# REGOLAMENTO (CE) N. 2045/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro del sistema A1 per la frutta a guscio (mandorle sgusciate, nocciole con guscio, nocciole sgusciate, noci comuni con guscio)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [^1] , in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione [^2] , ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

**(2)** Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

**(3)** Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [^3] . Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.

**(4)** A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

**(5)** A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

**(6)** La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

**(7)** Le mandorle sgusciate e le nocciole e le noci comuni con guscio possono attualmente formare oggetto di esportazioni rilevanti sul piano economico.

**(8)** Dato che la frutta in guscio sono prodotti con una relativa capacità di magazzinaggio, le restituzioni all'esportazione possono essere fissate con una periodicità più lunga.

**(9)** Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo il sistema A1.

**(10)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** I tassi di restituzione all'esportazione della frutta a guscio, il periodo di presentazione delle domande di titoli e i quantitativi previsti sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

**2.** I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione [^4] , non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

**3.** Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, il periodo di validità dei titoli del sistema A1 è di tre mesi.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( [GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_268_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 ( [GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_062_R_TOC) ).

[^3] [GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_366_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 ( [GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_335_R_TOC) ).

[^4] [GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_152_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 ( [GU L 297 del 15.11.2005, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_297_R_TOC) ).

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 10 gennaio 2006 al 23 giugno 2006.

| Codice del prodotto [^1] | Destinazione [^2] | Tasso di restituzione<br>(in EUR/t peso netto) | Quantitativi previsti<br>(in t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0802 12 90 9000 | A00 | 45 | 1 752 |
| 0802 21 00 9000 | A00 | 53 | 62 |
| 0802 22 00 9000 | A00 | 103 | 2 764 |
| 0802 31 00 9000 | A00 | 66 | 37 |

[^1] I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ( [GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_366_R_TOC) ).

[^2] I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione ( [GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_313_R_TOC) ).

[^1]: I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ().
[^2]: I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 ().
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 ().