# REGOLAMENTO (CE) N. 2097/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

recante riapertura della pesca del gamberello boreale nella zona NAFO 3L per i pescherecci battenti bandiera lituana

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca [^2] , in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [^3] , fissa i contingenti per il 2005.

**(2)** Il 6 giugno 2005 la Lituania ha chiuso la pesca del gamberello boreale nella zona NAFO 3L per i pescherecci battenti la sua bandiera.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 1170/2005 della Commissione [^4] vieta la pesca del gamberello boreale nella zona NAFO 3L per i pescherecci battenti bandiera lituana o immatricolati in Lituania.

**(4)** Il 30 ottobre 2005 il Giappone ha trasferito alla Lituania 144 tonnellate del contingente per il gamberello boreale nelle acque della zona NAFO 3L. Occorre di conseguenza autorizzare la pesca del gamberello boreale nelle acque della zona NAFO 3L per i pescherecci battenti bandiera lituana o immatricolati in Lituania. Il regolamento (CE) n. 1170/2005 deve essere pertanto abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Riapertura della pesca

La pesca del gamberello boreale nella zona NAFO 3L per i pescherecci battenti bandiera lituana o immatricolati in Lituania è riaperta il 1 o dicembre 2005.

## **Articolo 2**

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1170/2005 è abrogato.

## **Articolo 3**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o dicembre 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005. *Per la Commissione* Jörgen HOLMQUIST *Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi*

[^1] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^2] [GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 ( [GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_128_R_TOC) ).

[^3] [GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_012_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1936/2005 ( [GU L 311 del 26.11.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_311_R_TOC) ).

[^4] [GU L 188 del 20.7.2005, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_188_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1936/2005 ().
[^4]: .