# REGOLAMENTO (CE) N. 2108/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 923/2005 relativo al trasferimento e alla vendita sul mercato portoghese di 80 000 tonnellate di frumento tenero, di 80 000 tonnellate di granturco e di 40 000 tonnellate di orzo detenute dall’organismo d’intervento ungherese

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** Tenuto conto delle condizioni climatiche in Portogallo durante la campagna 2004/2005, che hanno comportato una grave siccità, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 923/2005 [^2] con cui si autorizza il trasferimento e la vendita sul mercato portoghese di alcuni quantitativi di cereali detenuti dall’organismo d’intervento ungherese.

**(2)** L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 923/2005 prevede che le operazioni di trasporto verso il Portogallo e di smaltimento dei prodotti destinati all'alimentazione animale siano effettuate entro il 31 dicembre 2005.

**(3)** A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 923/2005, la vendita di cereali è riservata esclusivamente alle associazioni o cooperative di allevatori di bovini, ovini e caprini o a centri di trasformazione che abbiano sottoscritto contratti di collaborazione con tali associazioni o cooperative.

**(4)** Dati i ritardi amministrativi legati all’organizzazione del contratto di trasporto, le autorità portoghesi hanno chiesto il rinvio al 30 aprile 2006 della data limite di trasferimento, di vendita sul mercato portoghese e di smaltimento dei prodotti. Le stesse autorità chiedono inoltre di poter estendere le vendite a tutti i settori che hanno risentito della siccità che ha interessato l'economia agricola portoghese.

**(5)** Tenuto conto della situazione del mercato portoghese, in particolare gli effetti prolungati della siccità sull'economia agricola portoghese e sulle condizioni di approvvigionamento in condizioni soddisfacenti di cereali da parte degli operatori economici, è opportuno rispondere favorevolmente alla richiesta delle autorità portoghesi autorizzando la consegna dei cereali a tutti gli operatori economici interessati.

**(6)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 923/2005.

**(7)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 923/2005 è modificato come segue:

1) All’articolo 1, paragrafo 2, la data del «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data del «30 aprile 2006».

2) All’articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente testo: «In applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93, la vendita è esclusivamente destinata all’utilizzazione dei cereali in Portogallo.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( [GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [GU L 156 del 18.6.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_156_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ().
[^2]: .