# REGOLAMENTO (CE) N. 2117/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Con regolamento (CE) n. 384/96 [^1] il Consiglio ha adottato norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri delle Comunità europee.

**(2)** Tenuto conto dei notevoli progressi compiuti dall’Ucraina nel creare le condizioni dell'economia di mercato, come è stato riconosciuto nelle conclusioni del vertice Ucraina-Unione europea del 1 o dicembre 2005, è opportuno consentire che per gli esportatori e i produttori ucraini il valore normale venga calcolato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (CE) n. 384/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nella prima frase dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 384/96, l’espressione «dall’Ucraina» è soppressa.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento si applica a tutte le inchieste avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 384/96 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento in base a una domanda di apertura presentata dopo tale data, o su iniziativa della Commissione.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2005. *Per il Consiglio* *Il presidente* B. BRADSHAW

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( [GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_077_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ().