# REGOLAMENTO (CE) N. 2120/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 638/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all’importazione di riso originario degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso [^1] , in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) [^2] , in particolare l’articolo 5,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») [^3] , in particolare l’allegato III, articolo 6, paragrafo 5, settimo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2286/2002 attua i regimi d’importazione dagli Stati ACP a seguito dell’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

**(2)** In virtù della decisione 2001/822/CE, il cumulo dell’origine ACP/PTOM ai sensi dell’allegato III, articolo 6, paragrafi 1 e 5, di detta decisione è ammesso nel limite di un totale annuo di 160 000 tonnellate di riso, espresse in equivalente riso semigreggio, per i prodotti del codice NC 1006 .

**(3)** Il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione [^4] prevede che i titoli di importazione siano rilasciati con una periodicità atta a consentire una gestione equilibrata del mercato. Nelle attuali condizioni di gestione, tenuto conto dei periodi di raccolto negli Stati ACP e nei PTOM interessati, tale obiettivo non è stato pienamente raggiunto. Per porre rimedio a tale situazione e far sì che il rilascio dei titoli sia meglio adattato ai periodi di raccolto negli Stati ACP e nei PTOM interessati, occorre posticipare di un mese il lotto attualmente previsto per il mese di gennaio e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 638/2003.

**(4)** Per consentire la gestione ottimale dei contingenti tariffari di cui trattasi, è necessario disporre che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 638/2003 è modificato come segue.

**a)** All’articolo 3, paragrafo 1, la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio».

**b)** All’articolo 5, paragrafo 1, la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio».

| c) | i): alla lettera a), la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio»; | i) | alla lettera a), la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio»; | ii) | alla lettera b), la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio». |
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| i) | alla lettera a), la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio»; |  |  |  |  |
| ii) | alla lettera b), la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio». |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_348_R_TOC) .

[^3] [GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_314_R_TOC) .

[^4] [GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_093_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1950/2005 ( [GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_312_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1950/2005 ().