# REGOLAMENTO (CE) N. 2154/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Sidra de Asturias» o «Sidra d’Asturies» (DOP)]

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari [^1] , in particolare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

**(1)** La domanda della Spagna concernente la registrazione della denominazione «Sidra de Asturias» o «Sidra d’Asturies» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* [^2] , in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

**(2)** Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la denominazione di cui trattasi deve essere pertanto iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione [^3] è completato con la denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_208_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^2] [GU C 98 del 22.4.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2005_098_R_TOC) .

[^3] [GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_327_R_TOC) .

Prodotti di cui all’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana

Altri prodotti dell’allegato I (spezie ecc.)

SPAGNA

«Sidra de Asturias» eller «Sidra d’Asturies» (DOP)

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ().
[^2]: .
[^3]: .