# REGOLAMENTO (CE) N. 2157/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

recante fissazione dei canoni applicabili nel 2006 per i pescherecci comunitari che esercitano attività di pesca nelle acque della Groenlandia

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1245/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro [^1] , in particolare l’articolo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1245/2004 stabilisce che i proprietari di pescherecci comunitari cui è rilasciata una licenza che autorizza un peschereccio comunitario a esercitare attività di pesca nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia pagano un canone conforme a quanto stabilito dall'articolo 11, paragrafo 5, del quarto protocollo.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 2140/2004 della Commissione, del 15 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1245/2004 per quanto riguarda le domande di licenza di pesca nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia [^2] , attua un accordo amministrativo sulle licenze di pesca secondo quanto stabilito all’articolo 11, paragrafo 5, del quarto protocollo.

**(3)** Nella parte B.4 dell’accordo amministrativo si precisa che i canoni per il 2006 saranno stabiliti mediante un allegato all’accordo e che saranno calcolati in ragione del 3 % del prezzo per tonnellata della specie.

**(4)** È opportuno fissare nel presente regolamento i canoni per il 2006, concordati dalla Comunità e dalla Groenlandia il 12 dicembre 2005 in un allegato dell’accordo amministrativo.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I canoni per il 2006 per i pescherecci comunitari autorizzati ad esercitare attività di pesca nella zona economica esclusiva della Groenlandia sono fissati secondo quanto stabilito nell’allegato dell’accordo amministrativo di cui al regolamento (CE) n. 2140/2004.

Il testo dell'allegato dell’accordo amministrativo è accluso al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_237_R_TOC) .

[^2] [GU L 369 del 16.12.2004, pag. 49](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_369_R_TOC) .

I canoni per il 2006 sono i seguenti.

| Specie: | EUR per tonnellata |
| --- | --- |
| Scorfano di Norvegia | 42 |
| Ippoglosso nero | 77 |
| Gamberoni | 64 |
| Ippoglosso atlantico | 85 |
| Capelin | 3 |
| Granatiere | 19 |
| Grancevole artiche | 122 |

[^1]: .
[^2]: .