# REGOLAMENTO (CE) N. 2163/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per i prodotti del settore delle carni bovine

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 [^2] , in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), e l’articolo 10, paragrafo 2 *bis* ,

considerando quanto segue:

**(1)** Il 20 dicembre 2005, la Commissione ha annunciato l’intenzione politica di modificare il regolamento (CE) n. 2000/2005, del 7 dicembre 2005, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine [^3] , in modo che non siano più concesse restituzioni all’esportazione per l’esportazione dei bovini adulti maschi da macello destinati all’Egitto e al Libano.

**(2)** Nei giorni successivi all’annuncio, sono state osservate domande di titoli di esportazione relative a quantitativi di bovini adulti maschi da macello per le destinazioni succitate superiori al normale. Tali domande devono considerarsi speculative in vista della modifica del regolamento (CE) n. 2000/2005.

**(3)** È pertanto opportuno respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli di esportazione e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per un periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le domande di titoli di esportazione che comportano la fissazione anticipata delle restituzioni all’esportazione per i bovini adulti maschi da macello (codice NC 0102 90 71 9000) destinati all’Egitto e al Libano, presentate nei quattro giorni lavorativi precedenti all’entrata in vigore del presente regolamento, sono respinte.

La presentazione delle domande di titoli di esportazione per detti animali è sospesa per un periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_143_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 ( [GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_217_R_TOC) ).

[^3] [GU L 320 dell’8.12.2005, pag. 46](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_320_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 ().
[^3]: .