# REGOLAMENTO (CE) N. 2174/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

relativo all'attuazione dell'accordo concluso tra la Comunità europea ed il Giappone ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio in forma di scambio di lettere (GATT) 1994

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Con decisione 2005/958/CE, del 21 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 [^1] , il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, il suddetto accordo, al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le aliquote del dazio di cui all'allegato del presente regolamento si applicano per il periodo indicato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005. *Per il Consiglio* *Il presidente* B. BRADSHAW

[^1] Cfr. pag. 75 della presente Gazzetta ufficiale.

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio |
| --- | --- | --- |
| 3702 32 19 | Pellicole fotografiche in rotoli; per la fotografia a colori; altre | Aliquota ridotta pari all'1,3 % [^1] |
| 8525 40 19 | Videoapparecchi per la presa di immagini fisse; altri | Aliquota ridotta pari all'1,2 % [^1] |
| 8525 40 99 | Videoapparecchi per la presa di immagini fisse; altri «camescopes»; altri | Aliquota ridotta pari al 12,5 % [^1] |

[^1] Le aliquote ridotte sopra riportate vanno applicate per quattro anni, o fino a quando l'applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest'ultima ipotesi si realizza prima.

[^1]: Le aliquote ridotte sopra riportate vanno applicate per quattro anni, o fino a quando l'applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest'ultima ipotesi si realizza prima.