# DIRETTIVA 2006/3/CE DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2006

che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile [^1] , in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Al fine di tutelare gli interessi dei consumatori, la direttiva 96/74/CE stabilisce le norme che disciplinano l’etichettatura o la stampigliatura dei prodotti per quanto riguarda la loro composizione in fibre tessili. I prodotti tessili possono essere commercializzati all’interno della Comunità solo se conformi alle disposizioni di detta direttiva.

**(2)** Alla luce dei recenti risultati ottenuti da un gruppo tecnico di lavoro, è necessario, al fine di adeguare la direttiva 96/74/CE al progresso tecnico, aggiungere la fibra elastomultiestere all’elenco di fibre di cui agli allegati I e II di tale direttiva.

**(3)** La direttiva 96/74/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

**(4)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all’etichettatura dei prodotti tessili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

La direttiva 96/74/CE è modificata come segue:

| 1) | \| «45 \| Elastomultiestere \| fibra formata dall’interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l’85 % in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l’85 %), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione» \|; \| --- \| --- \| --- \| |
| --- | --- |

| 2) | \| «45 \| Elastomultiestere \| 1,50 » \|; \| --- \| --- \| --- \| |
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## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 gennaio 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2006. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_032_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/34/CE della Commissione ( [GU L 89 del 26.3.2004, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_089_R_TOC) ).

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/34/CE della Commissione ().