# DIRETTIVA 2006/20/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2006

che modifica, per adattarla al progresso tecnico, la direttiva 70/221/CEE del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [^1] , in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [^2] , in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 70/221/CEE è una delle direttive particolari nel contesto della procedura di omologazione comunitaria prevista dalla direttiva 70/156/CEE. Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano di conseguenza alla direttiva 70/221/CEE.

**(2)** Per accrescere il grado di protezione, è opportuno prescrivere che i dispositivi di protezione posteriore antincastro debbano poter resistere a un livello di forza superiore e tenere conto dei veicoli equipaggiati con sospensioni pneumatiche.

**(3)** In considerazione dei progressi tecnici e dell’aumento dell’uso di veicoli attrezzati con sponda elevatrice, è opportuno tener conto delle sponde elevatrici nel contesto dell'installazione dei dispositivi di protezione posteriore antincastro.

**(4)** La direttiva 70/221/CEE va pertanto modificata di conseguenza.

**(5)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L'allegato II della direttiva 70/221/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

**1.** A decorrere dall’11 settembre 2007, se non sono soddisfatti i requisiti di cui alla direttiva 70/221/CEE modificata dalla presente direttiva, uno Stato membro, per ragioni riguardanti i dispositivi di protezione posteriore antincastro: a) rifiuta di rilasciare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale di un tipo di veicolo; b) rifiuta di rilasciare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale di un dispositivo di protezione posteriore antincastro come entità tecnica.

**2.** A decorrere dall’11 marzo 2010, se non sono soddisfatti i requisiti di cui alla direttiva 70/221/CEE modificata dalla presente direttiva, uno Stato membro, per ragioni riguardanti i dispositivi di protezione posteriore antincastro: a) rifiuta l’immatricolazione o vieta la vendita o la messa in servizio di veicoli; b) vieta la vendita o la messa in servizio di un dispositivo di protezione posteriore antincastro come entità tecnica.

## **Articolo 3**

**1.** Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro l’11 marzo 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall’11 marzo 2007. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 4**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 5**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2006. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_042_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_310_R_TOC) ).

[^2] [GU L 76 del 6.4.1970, pag. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_076_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

L'allegato II della direttiva 70/221/CEE è modificato come segue:

| 1) | «5.1 *bis* .: I veicoli sono sottoposti a prova nelle seguenti condizioni: — il veicolo è fermo su una superficie orizzontale, piana, rigida e liscia, — le ruote anteriori sono in posizione di marcia in linea retta; — i pneumatici sono gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo, — se è necessario per ottenere le forze di prova prescritte, il veicolo può essere trattenuto in qualsiasi modo, precisato dal costruttore del veicolo, — se il veicolo è equipaggiato con sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica, o con un dispositivo di livellamento automatico in funzione del carico, è sottoposto a prova con la sospensione o il dispositivo nelle condizioni di marcia normali previste dal costruttore.»; — — — il veicolo è fermo su una superficie orizzontale, piana, rigida e liscia, — — — le ruote anteriori sono in posizione di marcia in linea retta; — — — i pneumatici sono gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo, — — — se è necessario per ottenere le forze di prova prescritte, il veicolo può essere trattenuto in qualsiasi modo, precisato dal costruttore del veicolo, — — — se il veicolo è equipaggiato con sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica, o con un dispositivo di livellamento automatico in funzione del carico, è sottoposto a prova con la sospensione o il dispositivo nelle condizioni di marcia normali previste dal costruttore.»;<br>—: il veicolo è fermo su una superficie orizzontale, piana, rigida e liscia,<br>—: le ruote anteriori sono in posizione di marcia in linea retta;<br>—: i pneumatici sono gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo,<br>—: se è necessario per ottenere le forze di prova prescritte, il veicolo può essere trattenuto in qualsiasi modo, precisato dal costruttore del veicolo,<br>—: se il veicolo è equipaggiato con sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica, o con un dispositivo di livellamento automatico in funzione del carico, è sottoposto a prova con la sospensione o il dispositivo nelle condizioni di marcia normali previste dal costruttore.»; | «5.1 *bis* . | —: il veicolo è fermo su una superficie orizzontale, piana, rigida e liscia, | — | il veicolo è fermo su una superficie orizzontale, piana, rigida e liscia, | — | le ruote anteriori sono in posizione di marcia in linea retta; | — | i pneumatici sono gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo, | — | se è necessario per ottenere le forze di prova prescritte, il veicolo può essere trattenuto in qualsiasi modo, precisato dal costruttore del veicolo, | — | se il veicolo è equipaggiato con sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica, o con un dispositivo di livellamento automatico in funzione del carico, è sottoposto a prova con la sospensione o il dispositivo nelle condizioni di marcia normali previste dal costruttore.»; |
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| «5.1 *bis* . | —: il veicolo è fermo su una superficie orizzontale, piana, rigida e liscia, | — | il veicolo è fermo su una superficie orizzontale, piana, rigida e liscia, | — | le ruote anteriori sono in posizione di marcia in linea retta; | — | i pneumatici sono gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo, | — | se è necessario per ottenere le forze di prova prescritte, il veicolo può essere trattenuto in qualsiasi modo, precisato dal costruttore del veicolo, | — | se il veicolo è equipaggiato con sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica, o con un dispositivo di livellamento automatico in funzione del carico, è sottoposto a prova con la sospensione o il dispositivo nelle condizioni di marcia normali previste dal costruttore.»; |  |  |
| — | il veicolo è fermo su una superficie orizzontale, piana, rigida e liscia, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | le ruote anteriori sono in posizione di marcia in linea retta; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | i pneumatici sono gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | se è necessario per ottenere le forze di prova prescritte, il veicolo può essere trattenuto in qualsiasi modo, precisato dal costruttore del veicolo, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | se il veicolo è equipaggiato con sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica, o con un dispositivo di livellamento automatico in funzione del carico, è sottoposto a prova con la sospensione o il dispositivo nelle condizioni di marcia normali previste dal costruttore.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2) | «5.4.5.2.: Sui due punti P1 e sul punto P3 viene successivamente applicata una forza orizzontale pari al 25 % della massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo, comunque non superiore a 5 × 10 4 N;» | «5.4.5.2. | Sui due punti P1 e sul punto P3 viene successivamente applicata una forza orizzontale pari al 25 % della massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo, comunque non superiore a 5 × 10 4 N;» |
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| «5.4.5.2. | Sui due punti P1 e sul punto P3 viene successivamente applicata una forza orizzontale pari al 25 % della massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo, comunque non superiore a 5 × 10 4 N;» |  |  |

| 3) | «5.4 *bis* .: Nei veicoli attrezzati con una sponda elevatrice, il dispositivo di protezione posteriore antincastro può interrompersi per consentire il funzionamento del meccanismo. In questi casi si applicano le seguenti disposizioni speciali: 5.4 *bis* .1. la distanza laterale tra gli elementi di fissazione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e gli elementi della sponda elevatrice che rendono necessaria l'interruzione non può essere superiore a 2,5 cm; 5.4 *bis* .2. i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore antincastro hanno, in ogni caso, una superficie effettiva di almeno 350 cm 2 ; 5.4 *bis* .3. i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore antincastro devono avere dimensioni sufficienti per soddisfare le prescrizioni del punto 5.4.5.1, che determinano le posizioni relative dei punti di prova. Se i punti P1 sono situati entro la zona d’interruzione di cui al punto 5.4 *bis* , i punti P1 da utilizzare sono situati al centro della sezione laterale del dispositivo di protezione posteriore antincastro; 5.4 *bis* .4. le disposizioni del punto 5.4.1 non si applicano alla zona d'interruzione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e in relazione alla sponda elevatrice.» — 5.4 *bis* .1. — la distanza laterale tra gli elementi di fissazione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e gli elementi della sponda elevatrice che rendono necessaria l'interruzione non può essere superiore a 2,5 cm; — 5.4 *bis* .2. — i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore antincastro hanno, in ogni caso, una superficie effettiva di almeno 350 cm 2 ; — 5.4 *bis* .3. — i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore antincastro devono avere dimensioni sufficienti per soddisfare le prescrizioni del punto 5.4.5.1, che determinano le posizioni relative dei punti di prova. Se i punti P1 sono situati entro la zona d’interruzione di cui al punto 5.4 *bis* , i punti P1 da utilizzare sono situati al centro della sezione laterale del dispositivo di protezione posteriore antincastro; — 5.4 *bis* .4. — le disposizioni del punto 5.4.1 non si applicano alla zona d'interruzione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e in relazione alla sponda elevatrice.»<br>5.4 *bis* .1.: la distanza laterale tra gli elementi di fissazione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e gli elementi della sponda elevatrice che rendono necessaria l'interruzione non può essere superiore a 2,5 cm;<br>5.4 *bis* .2.: i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore antincastro hanno, in ogni caso, una superficie effettiva di almeno 350 cm 2 ;<br>5.4 *bis* .3.: i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore antincastro devono avere dimensioni sufficienti per soddisfare le prescrizioni del punto 5.4.5.1, che determinano le posizioni relative dei punti di prova. Se i punti P1 sono situati entro la zona d’interruzione di cui al punto 5.4 *bis* , i punti P1 da utilizzare sono situati al centro della sezione laterale del dispositivo di protezione posteriore antincastro;<br>5.4 *bis* .4.: le disposizioni del punto 5.4.1 non si applicano alla zona d'interruzione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e in relazione alla sponda elevatrice.» | «5.4 *bis* . | 5.4 *bis* .1.: la distanza laterale tra gli elementi di fissazione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e gli elementi della sponda elevatrice che rendono necessaria l'interruzione non può essere superiore a 2,5 cm; | 5.4 *bis* .1. | la distanza laterale tra gli elementi di fissazione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e gli elementi della sponda elevatrice che rendono necessaria l'interruzione non può essere superiore a 2,5 cm; | 5.4 *bis* .2. | i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore antincastro hanno, in ogni caso, una superficie effettiva di almeno 350 cm 2 ; | 5.4 *bis* .3. | i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore antincastro devono avere dimensioni sufficienti per soddisfare le prescrizioni del punto 5.4.5.1, che determinano le posizioni relative dei punti di prova. Se i punti P1 sono situati entro la zona d’interruzione di cui al punto 5.4 *bis* , i punti P1 da utilizzare sono situati al centro della sezione laterale del dispositivo di protezione posteriore antincastro; | 5.4 *bis* .4. | le disposizioni del punto 5.4.1 non si applicano alla zona d'interruzione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e in relazione alla sponda elevatrice.» |
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| «5.4 *bis* . | 5.4 *bis* .1.: la distanza laterale tra gli elementi di fissazione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e gli elementi della sponda elevatrice che rendono necessaria l'interruzione non può essere superiore a 2,5 cm; | 5.4 *bis* .1. | la distanza laterale tra gli elementi di fissazione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e gli elementi della sponda elevatrice che rendono necessaria l'interruzione non può essere superiore a 2,5 cm; | 5.4 *bis* .2. | i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore antincastro hanno, in ogni caso, una superficie effettiva di almeno 350 cm 2 ; | 5.4 *bis* .3. | i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore antincastro devono avere dimensioni sufficienti per soddisfare le prescrizioni del punto 5.4.5.1, che determinano le posizioni relative dei punti di prova. Se i punti P1 sono situati entro la zona d’interruzione di cui al punto 5.4 *bis* , i punti P1 da utilizzare sono situati al centro della sezione laterale del dispositivo di protezione posteriore antincastro; | 5.4 *bis* .4. | le disposizioni del punto 5.4.1 non si applicano alla zona d'interruzione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e in relazione alla sponda elevatrice.» |  |  |
| 5.4 *bis* .1. | la distanza laterale tra gli elementi di fissazione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e gli elementi della sponda elevatrice che rendono necessaria l'interruzione non può essere superiore a 2,5 cm; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 *bis* .2. | i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore antincastro hanno, in ogni caso, una superficie effettiva di almeno 350 cm 2 ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 *bis* .3. | i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore antincastro devono avere dimensioni sufficienti per soddisfare le prescrizioni del punto 5.4.5.1, che determinano le posizioni relative dei punti di prova. Se i punti P1 sono situati entro la zona d’interruzione di cui al punto 5.4 *bis* , i punti P1 da utilizzare sono situati al centro della sezione laterale del dispositivo di protezione posteriore antincastro; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 *bis* .4. | le disposizioni del punto 5.4.1 non si applicano alla zona d'interruzione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e in relazione alla sponda elevatrice.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.