# DIRETTIVA 2006/33/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2006

che modifica la direttiva 95/45/CE per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di titanio (E 171)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano [^1] , in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quando segue:

**(1)** La direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare [^2] , stabilisce i criteri di purezza per i coloranti menzionati nella direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari [^3] .

**(2)** Il giallo tramonto FCF (E 110) è un colorante autorizzato dalla direttiva 94/36/CE destinato ad essere utilizzato in determinati prodotti alimentari. È scientificamente provato che, in talune circostanze, la fabbricazione di giallo tramonto può dar luogo ad impurità del tipo Sudan I [1-(fenilazo)-2-naftalenolo]. Il Sudan I è un colorante vietato e una sostanza indesiderabile nei prodotti alimentari. La sua presenza nel giallo tramonto dovrà di conseguenza limitarsi ad un tenore inferiore alla soglia di rilevazione, ossia a 0,5 mg/kg. I criteri di purezza per il giallo tramonto devono pertanto essere modificati di conseguenza.

**(3)** È necessario tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi relative agli additivi che figurano nel Codex alimentarius, così come elaborate dal comitato misto di esperti FAO/OMS per gli additivi alimentari (CMEAA). Il comitato ha attivato un programma sistematico di sostituzione del test per i metalli pesanti — espressi in piombo — in tutte le specifiche esistenti relative agli additivi alimentari con soglie appropriate per i metalli interessati. Occorre pertanto modificare di conseguenza tali limiti per il giallo tramonto FCF (E 110).

**(4)** Il biossido di titanio (E 171) è un colorante autorizzato dalla direttiva 94/36/CE da utilizzarsi in determinati prodotti alimentari. Il biossido di titanio può essere fabbricato in cristalli sotto forma di anatasio o di rutilo. La forma cristallina del biossido di titanio rutilo differisce dall’anatasio per la struttura e le proprietà ottiche (perlescenza). La necessità di utilizzare il biossido di titanio rutilo sotto forma di cristalli come colorante nei prodotti alimentari e nei rivestimenti sottili per compresse di integratori alimentari è dettata da ragioni tecnologiche. Il 7 dicembre 2004 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha affermato che l’uso del biossido di titanio rutilo in forma cristallina o amorfa non pone problemi dal punto di vista della sicurezza. I requisiti di purezza per il biossido di titanio (E 171) vanno pertanto rivisti al fine di includere la sostanza anche sotto forma di anatasio e di rutilo.

**(5)** È pertanto opportuno modificare la direttiva 95/45/CE.

**(6)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L’allegato alla direttiva 95/45/CE è modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 aprile 2007. Essi comunicano immediatamente tali disposizioni alla Commissione e le trasmettono una tabella delle corrispondenze tra tali disposizioni e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_040_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

[^2] [GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_226_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/47/CE ( [GU L 113 del 20.4.2004, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_113_R_TOC) ).

[^3] [GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_237_R_TOC) . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

L’allegato della direttiva 95/45/CE, parte B è modificato come segue.

| 1) | \| Purezza \| \|; \| --- \| --- \|; \| Sostanze insolubili in acqua \| Non più di 0,2 % \|; \| Coloranti accessori \| Non più di 5,0 % \|; \| 1-(fenilazo)-2-naftalenolo (Sudan I) \| Non più di 0,5 mg/kg \|; \| Composti organici diversi dai coloranti: \| \|; \| acido 4-amminobenzen-1-solfonico<br>acido 3-idrossinaftalen-2,7-disolfonico<br>acido 6-idrossinaftalen-2-solfonico<br>acido 7-idrossinaftalen-1,3-disolfonico<br>acido 4,4′-diazoamminodi-(benzensolfonico)<br>acido 6,6′-diazoamminodi-(benzensolfonico) \| Totale non superiore a 0,5 % \|; \| Ammine primarie aromatiche non solfonate \| Non più di 0,01 % (calcolate come anilina) \|; \| Sostanze estraibili in etere \| Non più di 0,2 % (in condizioni di neutralità) \|; \| Arsenico \| Non più di 3 mg/kg \|; \| Piombo \| Non più di 2 mg/kg \|; \| Mercurio \| Non più di 1 mg/kg \|; \| Cadmio \| Non più di 1 mg/kg» \| |
| --- | --- |

| 2) | \| Purezza \| \|; \| --- \| --- \|; \| Perdita all’essiccamento \| Non più di 0,5 % (per 3 ore a 105 °C) \|; \| Perdita alla combustione \| Non più di 1,0 % in assenza di prodotti volatili (a 800 °C) \|; \| Ossido di alluminio e/o anidride silicica \| Totale non superiore a 2,0 % \|; \| Sostanze solubili in HCl 0,5 N \| Non più di 0,5 % in assenza di allumina e di silice, inoltre, per prodotti contenenti allumina e/o silice, non più di 1,5 % sulla base del prodotto commerciale. \|; \| Sostanze solubili in acqua \| Non più di 0,5 % \|; \| Cadmio \| Non più di 1 mg/kg \|; \| Antimonio \| Non più di 50 mg/kg dopo dissoluzione completa \|; \| Arsenico \| Non più di 3 mg/kg dopo dissoluzione completa \|; \| Piombo \| Non più di 10 mg/kg dopo dissoluzione completa \|; \| Mercurio \| Non più di 1 mg/kg dopo dissoluzione completa \|; \| Zinco \| Non più di 50 mg/kg dopo dissoluzione completa» \| |
| --- | --- |

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/47/CE ().
[^3]: . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.