# DIRETTIVA 2006/34/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2006

modifica l’allegato della direttiva 2001/15/CE per quanto concerne l’inclusione di alcune sostanze

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare [^1] , in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare [^2] , individua alcune categorie di sostanze e per ciascuna di esse indica le sostanze chimiche che possono essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti destinati ad un’alimentazione particolare.

**(2)** Dovrebbero essere incluse nell’allegato della direttiva 2001/15/CE le sostanze chimiche che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha sottoposto a valutazione e che sono state oggetto di una valutazione scientifica favorevole.

**(3)** L’Autorità ha recentemente espresso e pubblicato una valutazione scientifica favorevole per alcune sostanze vitaminiche e minerali.

**(4)** È opportuno sostituire la voce «acido folico» così da tener conto dell’inclusione di altre forme di folato nell’allegato della direttiva 2001/15/CE.

**(5)** È pertanto opportuno modificare la direttiva 2001/15/CE.

**(6)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L’allegato della direttiva 2001/15/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_186_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

[^2] [GU L 52 del 22.2.2001, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_052_R_TOC) . Direttiva modificata dalla direttiva 2004/5/CE ( [GU L 14 del 21.1.2004, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_014_R_TOC) ).

L’allegato della direttiva 2001/15/CE è modificato come segue.

| 1) | a): la voce «ACIDO FOLICO» è sostituita da «FOLATO»; |
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| 2) | \| Tutti gli FPNU \| FSMP \| \|; \| --- \| --- \| --- \|; \| «—: L-aspartato di magnesio \| \| x» \| |
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| 3) | \| Tutti gli FPNU \| FSMP \| \|; \| --- \| --- \| --- \|; \| «—: ferro bisglicinato \| x» \| \| |
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[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().
[^2]: . Direttiva modificata dalla direttiva 2004/5/CE ().