# DIRETTIVA 2006/37/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

che modifica l’allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari [^1] , in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 2002/46/CE stabilisce le vitamine e i minerali, nonché le relative forme, che possono essere utilizzati per la fabbricazione di integratori alimentari.

**(2)** Dovrebbero essere incluse negli allegati della direttiva 2002/46/CE le sostanze vitaminiche e minerali che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha sottoposto a valutazione e che sono state oggetto di una valutazione scientifica favorevole.

**(3)** L'Autorità ha recentemente espresso e pubblicato una valutazione scientifica favorevole per alcune sostanze vitaminiche e minerali.

**(4)** È opportuno sostituire la voce «acido folico» così da tener conto dell'inclusione di altre forme di folato nell'allegato II della direttiva 2002/46/CE.

**(5)** È pertanto opportuno modificare la direttiva 2002/46/CE.

**(6)** Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L'allegato II della direttiva 2002/46/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_183_R_TOC) .

L'allegato II della direttiva 2002/46/CE è modificato come segue.

| 1) | a): la voce «10. ACIDO FOLICO» è sostituita da «10. FOLATO»; | a) | la voce «10. ACIDO FOLICO» è sostituita da «10. FOLATO»; | b) | «b): L-metilfolato di calcio». | «b) | L-metilfolato di calcio». |
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| a) | la voce «10. ACIDO FOLICO» è sostituita da «10. FOLATO»; |  |  |  |  |  |  |
| b) | «b): L-metilfolato di calcio». | «b) | L-metilfolato di calcio». |  |  |  |  |
| «b) | L-metilfolato di calcio». |  |  |  |  |  |  |

2) Al punto «B. Minerali», è inserita le riga seguente prima del carbonato rameico: «ferro bisglicinato».

[^1]: .