# DIRETTIVA 2006/47/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2006

che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [^1] , in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 74/268/CEE della Commissione del 2 maggio 1974 che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali [^2] è stata modificata in modo sostanziale [^3] . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

**(2)** La direttiva 66/402/CEE ha fissato delle tolleranze per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali.

**(3)** Queste tolleranze sembrano troppo alte rispetto ad alcune necessità. Conseguentemente la direttiva 66/402/CEE prevede un contrassegno supplementare per le sementi che soddisfano alle condizioni particolari per quanto riguarda la presenza di Avena fatua.

**(4)** Le condizioni particolari fissate a tal fine soddisfano tali necessità e tengono conto contemporaneamente delle possibilità di produzione e di controllo delle sementi.

**(5)** Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali.

**(6)** La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Gli Stati membri rilasciano su richiesta il certificato ufficiale previsto dall'articolo 11 della direttiva 66/402/CEE:

**a)** se la coltura è priva di Avena fatua al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato I di tale direttiva e se un campione di almeno 1 kg, prelevato secondo le disposizioni dell'articolo 7 di tale direttiva, è privo di Avena fatua, all'atto di un esame ufficiale; o

**b)** se un campione di almeno 3 kg, prelevato secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 di tale direttiva, è privo di Avena fatua, all'atto di un esame ufficiale.

## **Articolo 2**

Gli Stati membri possono prescrivere che il certificato ufficiale è rilasciato per uno solo dei due casi previsti dall'articolo 1.

## **Articolo 3**

La direttiva 74/268/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

## **Articolo 4**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 5**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2006. *Per la Commissione* *Il presidente* José Manuel BARROSO

[^1] [GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1966_125_R_TOC) . Direttiva modificata dalla direttiva 2004/117/CE ( [GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_014_R_TOC) ).

[^2] [GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1974_141_R_TOC) . Direttiva modificata dalla direttiva 78/511/CEE ( [GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1978_157_R_TOC) ).

[^3] V. allegato I, parte A.

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 3)

| Direttiva 74/268/CEE della Commissione | ( [GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1974_141_R_TOC) ) |
| --- | --- |
| Direttiva 78/511/CEE della Commissione | ( [GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1978_157_R_TOC) ) |

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 3)

| Direttiva | Termine di attuazione |
| --- | --- |
| 74/268/CEE | 1 o luglio 1974 |
| 78/511/CEE | 1 o luglio 1980 |

TAVOLA DI CONCORDANZA

| Direttiva 74/268/CEE | Presente direttiva |
| --- | --- |
| Articolo 2, parole introduttive | Articolo 1, parole introduttive |
| Articolo 2, primo trattino | Articolo 1, lettera a) |
| Articolo 2, secondo trattino | Articolo 1, lettera b) |
| Articolo 3 | Articolo 2 |
| Articolo 4 | — |
| — | Articolo 3 |
| — | Articolo 4 |
| Articolo 5 | Articolo 5 |
| — | Allegati I e II |

[^1]: . Direttiva modificata dalla direttiva 2004/117/CE ().
[^2]: . Direttiva modificata dalla direttiva 78/511/CEE ().
[^3]: V. allegato I, parte A.