# DIRETTIVA 2006/53/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2006

recante modifica della direttiva 90/642/CEE per quanto concerne le quantità massime di residui di fenbutatin ossido, fenexamid, ciazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol, pimetrozina e pyraclostrobin

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli [^1] , in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [^2] , in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

**(1)** Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull’ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell’esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell’impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico ed inoltre dell’impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.

**(2)** Le quantità massime di residui corrispondono all’uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie ad ottenere un’efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

**(3)** I livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE devono essere rivisti periodicamente e possono essere modificati per tener conto di utilizzi nuovi o modificati. Alla Commissione sono state comunicate informazioni su impieghi nuovi o modificati di fenbutatin ossido, fenexamid, ciazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol, pimetrozina e pyraclostrobin.

**(4)** L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità [^3] . Sulla base di tali esami e valutazioni, occorre stabilire le quantità massime di tali residui di antiparassitari per impedire il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.

**(5)** L’esposizione acuta dei consumatori a pimetrozina, linuron, triadimenol, pyraclostrobin e fenbutatin ossido, per i quali esiste una dose acuta di riferimento (DAR), attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per le piante, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari [^4] . Sulla base della valutazione dell’assunzione di pimetrozina, linuron, triadimenol, pyraclostrobin e fenbutatin ossido, occorre fissare le quantità massime di residui di tali antiparassitari per garantire che non sia superata la dose acuta di riferimento. Nel caso di altre sostanze, l'esame delle informazioni disponibili ha evidenziato che non è necessaria alcuna dose acuta di riferimento e che pertanto una valutazione a breve termine non ha motivo di essere.

**(6)** Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica, quando gli impieghi autorizzati di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, quando non vi sono impieghi autorizzati, quando gli impieghi autorizzati dagli Stati membri non sono stati suffragati dai dati necessari oppure quando gli impieghi in paesi terzi che determinano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non sono stati suffragati dai dati necessari in oggetto.

**(7)** È quindi opportuno fissare nuove quantità massime di residui per tali antiparassitari.

**(8)** La fissazione o la modifica a livello comunitario di quantità massime provvisorie di residui non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per fenexamid, ciazofamid, linuron, pimetrozina e pyraclostrobin conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni di tali sostanze. Trascorso questo periodo è opportuno che le quantità massime di residui provvisorie diventino definitive.

**(9)** La direttiva 90/642/CEE deve essere modificata di conseguenza.

**(10)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Nell’allegato I della direttiva 90/642/CEE, nella categoria «2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi», «v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche, a) Lattughe e simili», tra le voci «Scarola» e «Altri» sono inserite le voci «Foglie e steli di brassica» e «Rucola».

## **Articolo 2**

L’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

## **Articolo 3**

**1.** Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro l’8 dicembre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 9 dicembre 2006, fatta eccezione per le disposizioni in materia di pyraclostrobin che si applicano a decorrere dal 21 aprile 2007. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 4**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 5**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_350_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/30/CE della Commissione ( [GU L 75 del 14.3.2006, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_075_R_TOC) ).

[^2] [GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_230_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/45/CE ( [GU L 130 del 18.5.2006, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_130_R_TOC) ).

[^3] Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il Comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

[^4] Parere su questioni relative alla modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998); parere sui residui variabili di antiparassitari nella frutta e nella verdura (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome\_ppp\_en.html).

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE, il testo delle colonne corrispondenti a fenbutatin ossido, fenexamid, ciazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol, pimetrozina e pyraclostrobin è sostituito dal seguente:

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg) Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano i livelli massimi di residui Fenbutatin ossido Fenexamid Ciazofamid Linuron Triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol) Pimetrozina Pyraclostrobin «1. **Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio** 0,05 i) AGRUMI 5 0,05 0,01 0,1 0,3 1 Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altre ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) 0,05 0,05 0,01 0,2 0,02 Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di pecan Pinoli Pistacchi 1 Noci comuni Altre 0,02 iii) POMACEE 2 0,05 0,01 0,02 0,3 Mele 0,2 Pere Cotogne Altre 0,1 iv) DRUPACEE 0,05 0,01 0,1 Albicocche 5 0,05 0,2 Ciliegie 5 0,2 Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) 5 0,05 0,2 Prugne 1 0,1 Altre 0,05 0,02 0,02 v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA 0,02 a) Uva da tavola e da vino 2 5 0,5 2 Uve da tavola 1 Uve da vino 2 b) Fragole (escluse le fragole selvatiche) 1 5 0,01 0,5 0,5 c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) 10 0,01 0,1 0,02 More 5 More di rovo More-lamponi Lamponi 5 Altre 0,05 d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) 0,05 5 0,01 1 0,02 Mirtilli neri Mirtilli rossi Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) Uvaspina Altre e) Bacche e frutti selvatici 0,05 0,05 0,01 0,1 0,02 vi) FRUTTA VARIA 0,01 0,02 Avocadi Banane 3 0,2 Datteri Fichi Kiwi 10 Kumquat Litci Manghi 0,05 Olive Papaia 0,05 Frutti della passione Ananassi 3 Melagrane Altre 0,05 0,05 0,1 0,02 2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO 0,05 0,05 0,01 0,1 0,02 Barbabietole Carote 0,2 0,1 Manioca Sedani rapa 0,5 Rafano 0,3 Topinambur Pastinaca 0,2 0,3 Prezzemolo a grossa radice 0,2 Ravanelli Salsefrica o barba di becco Patate dolci Navoni-rutabaga Navoni Igname Altri 0,05 0,02 ii) ORTAGGI A BULBO 0,05 0,05 0,01 0,05 0,02 Agli 0,2 Cipolle 0,5 0,2 Scalogni 0,2 Cipolline 1 Altri 0,1 0,02 iii) ORTAGGI A FRUTTO 0,05 a) Solanacee 1 Pomodori 1 0,2 0,3 0,5 0,2 Peperoni 2 0,5 1 0,5 Melanzane 1 0,5 0,2 Altri 0,05 0,01 0,1 0,02 0,02 b) Cucurbitacee con buccia commestibile 1 0,1 0,1 0,5 0,02 Cetrioli 0,5 Cetriolini Zucchine 0,5 Altre 0,05 c) Cucurbitacee con buccia non commestibile 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,02 Meloni Zucche Cocomeri Altre d) Mais dolce 0,05 0,05 0,01 0,1 0,02 0,02 iv) CAVOLI 0,05 0,05 0,01 0,05 0,1 a) Cavoli a infiorescenza 0,02 0,1 Cavoli broccoli Cavolfiori Altri b) Cavoli a testa Cavoletti di Bruxelles 0,2 Cavoli cappucci 0,05 0,2 Altri 0,02 0,02 c) Cavoli a foglia 0,2 0,02 Cavoli cinesi Cavoli ricci Altri d) Cavoli-rapa 0,02 0,02 v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE 0,05 0,01 0,1 a) Lattughe e simili 30 0,05 2 2 Crescione Dolcetta Lattuga Scarola Rucola Foglie e steli di brassica Altri b) Spinaci e simili 0,05 0,05 0,02 0,02 Spinaci Bietole da foglia e da costa Altri c) Crescione acquatico 0,05 0,05 0,02 0,02 d) Witloof 0,05 0,05 0,02 0,02 e) Erbe fresche 30 1 1 2 Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altre vi) LEGUMI (freschi) 0,05 0,05 0,01 0,1 1 0,02 Fagioli (non sgranati) Fagioli (sgranati) 0,1 Piselli (non sgranati) Piselli (sgranati) 0,1 Altri 0,05 vii) ORTAGGI A STELO (freschi) 0,05 0,05 0,01 0,02 Asparagi Cardi Sedani 0,1 Finocchi Carciofi 1 Porri 0,5 Rabarbaro Altri 0,05 0,1 0,02 viii) FUNGHI 0,05 0,05 0,01 0,05 0,1 0,02 0,02 a) Funghi coltivati b) Funghi selvatici 3. **Legumi da granella** (secchi) 0,05 0,05 0,01 0,05 0,1 0,02 0,3 Fagioli Lenticchie Piselli Altri 4. **Semi oleosi** 0,05 0,1 0,02 0,1 0,2 0,02 Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Semi di senape Semi di cotone 0,05 Altri 0,02 5. **Patate** 0,05 0,05 0,01 0,05 0,1 0,02 0,02 Patate precoci Patate tardive 6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di *Camellia sinensis* ) 0,1 0,1 0,02 0,1 0,2 0,1 0,05 7. **Luppolo** (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata 0,1 0,1 0,02 0,1 10 15 10

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.»

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/30/CE della Commissione ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/45/CE ().
[^3]: Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il Comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
[^4]: Parere su questioni relative alla modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998); parere sui residui variabili di antiparassitari nella frutta e nella verdura (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome\_ppp\_en.html).