# DIRETTIVA 2006/55/CE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2006

che modifica l’allegato III della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda il peso massimo di lotti di sementi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [^1] , in particolare l’articolo 21 *bis* ,

considerando quanto segue:

**(1)** Sono state riviste ultimamente le norme internazionali relative ai pesi massimi dei lotti di sementi di talune specie di cereali, segnatamente delle specie *triticum aestivum* , *triticum durum* , *triticum spelta* , *secale cereale* , *triticosecale* e *oryza sativa* , *avena sativa* e *hordeum vulgare* .

**(2)** Occorre adattare i pesi massimi dei lotti di sementi delle specie previste dal diritto comunitario.

**(3)** La direttiva 66/402/CEE va pertanto modificata di conseguenza.

**(4)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Nella seconda colonna della tabella dell’allegato III della direttiva 66/402/CEE, «25» è sostituito da «30».

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1966_125_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE della Commissione ( [GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_014_R_TOC) ).

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE della Commissione ().