# DIRETTIVA 2006/76/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva clorotalonil

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [^1] , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

**(1)** In seguito alla revisione condotta sotto la guida dei Paesi Bassi in qualità di Stato membro relatore, mediante la direttiva 2005/53/CE della Commissione [^2] è stata aggiunta la sostanza attiva clorotalonil all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La direttiva 2005/53/CE fissa i livelli massimi per talune impurità. Conformemente alla prassi abituale della Commissione, tali livelli sono basati sulle specifiche stabilite dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) relative alla purezza e ai livelli di impurità contenute nelle sostanze attive, in particolare quelle della pubblicazione del febbraio 2005. Tali specifiche fissano un tenore massimo di esaclorobenzene di 0,01 g/kg di sostanza attiva. Tuttavia, successivamente all’adozione della direttiva 2005/53/CE la FAO ha emesso ulteriori specifiche per il clorotalonil [^3] disponibili dal dicembre 2005. Tali specifiche completano e sostituiscono formalmente le specifiche del febbraio 2005 che sono state prese in considerazione per l’adozione della direttiva. Le nuove specifiche fissano un tenore massimo di esaclorobenzene di 0,04 g/kg di sostanza attiva.

**(2)** Sebbene la Comunità abbia il diritto di fissare il proprio livello di tutela della salute pubblica, della salute animale e dell'ambiente, è stata presa in esame l'opportunità di adeguare i livelli di purezza di cui alla direttiva 2005/53/CE in modo da riflettere le nuove specifiche FAO.

**(3)** I Paesi Bassi, dopo aver eseguito una valutazione tossicologica ed ecotossicologica ad hoc, hanno concluso che una tale modifica non genera rischi aggiuntivi a quelli già presi in considerazione per l’aggiunta del clorotalonil all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale conclusione è stata comunicata a tutti gli altri Stati membri, che hanno espresso il loro accordo. Alla luce di questa conclusione e delle circostanze speciali del caso, la Commissione ritiene giustificato modificare le specifiche per il clorotalonil.

**(4)** Poiché la direttiva 2005/53/CE impone agli Stati membri di applicare le disposizioni del suo articolo 2 a decorrere dal 1 o settembre 2006, anche la specifica modificata per il clorotalonil deve essere applicabile a decorrere da questa data, fatti salvi gli altri termini di cui all'articolo 3 della direttiva 2005/53/CE. Di conseguenza è opportuno che la presente direttiva entri in vigore il più rapidamente possibile.

**(5)** È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE.

**(6)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e quelle della presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o settembre 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_230_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/75/CE della Commissione ( [GU L 248 del 12.9.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_248_R_TOC) ).

[^2] [GU L 241 del 17.9.2005, pag. 51](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_241_R_TOC) .

[^3] Specifiche e valutazioni FAO per pesticidi agricoli — Clorotalonil (Tetracloroisoftalonitrile) (dicembre 2005).

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la riga 102 è sostituita dalla seguente:

N. Nome comune, numeri d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza [^1] Entrata in vigore Scadenza dell'iscrizione Disposizioni specifiche «102 Clorotalonil CAS n. 1897-45-6 CIPAC n. 288 Tetracloroisoftalonitrile 985 g/kg — Esaclorobenzene: Non più di 0,04 g/kg — Decaclorobifenile: Non più di 0,03 g/kg 1 o marzo 2006 28 febbraio 2016 PARTE A Può essere autorizzato solo l’uso come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del clorotalonil, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di: — organismi acquatici, — falde acquifere, in particolare per quanto riguarda la sostanza attiva e i suoi metaboliti R417888 ed R611965 (SDS46851), quando la sostanza è applicata in regioni con terreni e/o condizioni climatiche vulnerabili. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»

[^1] Ulteriori dettagli sull’identità e le caratteristiche della sostanza attiva si trovano nel rapporto di riesame.

[^1]: Ulteriori dettagli sull’identità e le caratteristiche della sostanza attiva si trovano nel rapporto di riesame.
[^2]: .
[^3]: Specifiche e valutazioni FAO per pesticidi agricoli — Clorotalonil (Tetracloroisoftalonitrile) (dicembre 2005).