# DIRETTIVA 2006/78/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2006

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguarne l'allegato II al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici [^1] , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

**(1)** È vietato l'ingresso dei sottoprodotti di origine animale appartenenti ai materiali di categoria 1 o categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [^2] , nella catena della produzione di prodotti tecnici, quali i prodotti cosmetici. È opportuno estendere ai prodotti importati le restrizioni in materia di approvvigionamento imposte sui prodotti cosmetici fabbricati all'interno della Comunità.

**(2)** Dato che il materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili [^3] , è compreso nel materiale di categoria 1 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, non è più necessario il riferimento a detto allegato alla voce 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE.

**(3)** Le disposizioni dell'allegato XI, parte A, del regolamento (CE) n. 999/2001 si applicano — a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo — fino alla data dell'adozione di una decisione secondo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafi 2 o 4, dello stesso regolamento; a decorrere da tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 8 e dell'allegato V dello stesso regolamento.

**(4)** È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE in tal senso.

**(5)** Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE la voce 419 è sostituita dalla seguente:

«419. I materiali di categoria 1 e i materiali di categoria 2, quali definiti rispettivamente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio , e gli ingredienti da essi derivati.

[GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_273_R_TOC) .» "

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 marzo 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1976_262_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/65/CE della Commissione ( [GU L 198 del 20.7.2006, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_198_R_TOC) ).

[^2] [GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_273_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione ( [GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_036_R_TOC) ).

[^3] [GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_147_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione ( [GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_187_R_TOC) ).

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/65/CE della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione ().