# DIRETTIVA 2006/90/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2006

che adatta per la settima volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia [^1] , in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

**(1)** L’allegato della direttiva 96/49/CE rimanda al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), in vigore a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

**(2)** Il RID è aggiornato con cadenza biennale. La nuova versione aggiornata si applicherà quindi a decorrere dal 1 o gennaio 2007, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2007.

**(3)** È pertanto necessario modificare l’allegato della direttiva 96/49/CE.

**(4)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose di cui all’articolo 9 della direttiva 96/49/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L’allegato della direttiva 96/49/CE è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO Allegato al regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID) — Appendice C della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), nella sua versione applicabile a decorrere dal 1 o gennaio 2007. Il testo delle modifiche della versione 2007 del RID sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità non appena sarà disponibile.»

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 o luglio 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali del diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2006. *Per la Commissione* Jacques BARROT *Vicepresidente*

[^1] [GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_235_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/110/CE della Commissione ( [GU L 365 del 10.12.2004, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_365_R_TOC) ).

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/110/CE della Commissione ().