# DIRETTIVA 2006/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [^1] ,

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [^2] ,

considerando quanto segue:

**(1)** La prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi) [^3] , ha subito varie e sostanziali modificazioni [^4] . È opportuno, per ragioni di razionalità e di chiarezza, procedere alla sua codificazione.

**(2)** Una politica comune dei trasporti comporta, tra l'altro, l'emanazione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali di merci su strada in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri. Tali norme devono essere fissate in modo da contribuire al buon funzionamento del mercato interno dei trasporti.

**(3)** È necessario assicurare una progressiva espansione dei trasporti internazionali di merci su strada tenendo conto dello sviluppo degli scambi e dei traffici all'interno della Comunità.

**(4)** Taluni trasporti erano esentati da qualsivoglia regime di contingentamento e di autorizzazione di trasporto. Nell'ambito dell'organizzazione del mercato istituita con il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri [^5] , è opportuno mantenere un regime di esenzione dalla licenza comunitaria e da qualsiasi altra autorizzazione di trasporto per alcuni di questi trasporti, dato il loro carattere particolare.

**(5)** La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

**1.** Gli Stati membri liberalizzano, alle condizioni definite nel paragrafo 2, i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi e per conto proprio, elencati nell'allegato I, che sono effettuati verso il loro territorio o in partenza dal medesimo o che lo attraversano in transito.

**2.** I trasporti e gli spostamenti a vuoto relativi ai trasporti elencati nell'allegato I sono esentati dalla licenza comunitaria e da qualsiasi autorizzazione di trasporto.

## **Articolo 2**

La presente direttiva non modifica le condizioni alle quali ogni Stato membro subordina l'autorizzazione dei suoi cittadini a svolgere le attività in essa contemplate.

## **Articolo 3**

La prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata di cui all'allegato III.

## **Articolo 4**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 5**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006 *Per il Parlamento europeo* *Il presidente* J.BORRELL FONTELLES *Per il Consiglio* *Il presidente* M. PEKKARINEN

[^1] [GU C 241 del 28.9.2004, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2004_241_R_TOC) .

[^2] Parere del Parlamento europeo del 21 aprile 2004 ( [GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 545](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2004_104_E_TOC) ) e decisione del Consiglio del 14 novembre 2006.

[^3] [GU L 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1962_070_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/92 ( [GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_095_R_TOC) ).

[^4] V. allegato II, Parte A.

[^5] [GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_095_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

**1.** Trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio pubblico.

**2.** Trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.

**3.** Trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi le 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate.

**4.** Trasporti di merci con autoveicoli sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) le merci trasportate devono essere di proprietà dell'impresa o essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate; b) il trasporto deve servire a far affluire le merci all'impresa, o a spedirle dall'impresa stessa, oppure a spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa; c) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto deveono essere guidati dal personale dell'impresa; d) i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell'impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada [^1] . Questa disposizione non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo sostitutivo durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente; e) il trasporto deve costituire soltanto un'attività accessoria nell'ambito dell'insieme delle attività dell'impresa.

**5.** Trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari in caso di cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali.

[^1] [GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_033_R_TOC) .

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modifiche successive

| Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi)<br>( [GU 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1962_070_R_TOC) ) |  |
| --- | --- |
| Direttiva 72/426/CEE del Consiglio<br>( [GU L 291 del 28.12.1972, pag. 155](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1972_291_R_TOC) ) |  |
| Direttiva 74/149/CEE del Consiglio<br>( [GU L 84 del 28.3.1974, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1974_084_R_TOC) ) |  |
| Direttiva 77/158/CEE del Consiglio<br>( [GU L 48 del 19.2.1977, pag. 30](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1977_048_R_TOC) ) |  |
| Direttiva 78/175/CEE del Consiglio<br>( [GU L 54 del 25.2.1978, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1978_054_R_TOC) ) |  |
| Direttiva 80/49/CEE del Consiglio<br>( [GU L 18 del 24.1.1980, pag. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1980_018_R_TOC) ) |  |
| Direttiva 82/50/CEE del Consiglio<br>( [GU L 27 del 4.2.1982, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1982_027_R_TOC) ) |  |
| Direttiva 83/572/CEE del Consiglio<br>( [GU L 332 del 28.11.1983, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1983_332_R_TOC) ) | unicamente articolo 2 |
| Direttiva 84/647/CEE del Consiglio<br>( [GU L 335 del 22.12.1984, pag. 72](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1984_335_R_TOC) ) | unicamente articolo 6 |
| Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio<br>( [GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_095_R_TOC) ) | unicamente articolo 13 |

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione (di cui all'articolo 3)

| Direttiva | Termine di recepimento | Termine di applicazione |
| --- | --- | --- |
| Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi) | 31 dicembre 1962 |  |
| 72/426/CEE | \_\_ |  |
| 74/149/CEE | \_\_ | 1 o luglio 1974 |
| 77/158/CEE | 1 o luglio 1977 |  |
| 78/175/CEE | 1 o luglio 1978 |  |
| 80/49/CEE | \_\_ | 1 o luglio 1980 |
| 82/50/CEE | 1 o gennaio 1983 |  |
| 83/572/CEE | 1 o gennaio 1984 |  |
| 84/647/CEE | 30 giugno 1986 |  |

| Prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada | Presente direttiva |
| --- | --- |
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2 | — |
| Articolo 3 | Articolo 2 |
| — | Articolo 3 |
| — | Articolo 4 |
| Articolo 4 | Articolo 5 |
| Allegato | Allegato I |
| — | Allegato II |
| — | Allegato III |

[^1]: .
[^2]: Parere del Parlamento europeo del 21 aprile 2004 () e decisione del Consiglio del 14 novembre 2006.
[^3]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/92 ().
[^4]: V. allegato II, Parte A.
[^5]: . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.