# DIRETTIVA 2006/120/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2006

che rettifica e modifica la direttiva 2005/30/CE che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/24/CE e 2002/24/CE relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote [^1] , in particolare l’articolo 7,

vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio [^2] , in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 2005/30/CE della Commissione contiene alcuni errori che vanno corretti.

**(2)** È necessario chiarire che, con effetto retroattivo, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/30/CE riguarda convertitori catalitici di ricambio nuovi, che sono conformi alla direttiva 97/24/CE modificata dalla direttiva 2005/30/CE.

**(3)** Occorre inoltre apportare correzioni redazionali all’allegato I della direttiva 2005/30/CE.

**(4)** Inoltre, è necessario aggiungere una nuova disposizione che specifichi che, dopo un certo periodo transitorio, sono vietate la vendita o l'installazione su un veicolo di convertitori catalitici di ricambio che non sono del tipo omologato conformemente alla direttiva 97/24/CE, modificata dalla direttiva 2005/30/CE.

**(5)** Occorre pertanto rettificare e modificare la direttiva 2005/30/CE di conseguenza.

**(6)** Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

La direttiva 2005/30/CE è rettificata come segue:

| 1) | l'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:<br>«1. Per quanto riguarda i nuovi convertitori catalitici di ricambio, conformi alle prescrizioni della direttiva 97/24/CE, modificata dalla presente direttiva, e destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente alla direttiva 97/24/CE, a decorrere dal 18 maggio 2006 gli Stati membri non possono:<br>a)<br>rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE; né<br>b)<br>vietarne la vendita o l'installazione su un veicolo.»; | a) | rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE; né | b) | vietarne la vendita o l'installazione su un veicolo.»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE; né |  |  |  |  |
| b) | vietarne la vendita o l'installazione su un veicolo.»; |  |  |  |  |

2) nell’allegato I, «allegato VI, punto 5» è sostituito da «allegato VI, punto 4 *bis* » nell’intero testo.

## **Articolo 2**

Nella direttiva 2005/30/CE, articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. A decorrere dal 1 o gennaio 2009, gli Stati membri rifiutano la vendita o l'installazione su un veicolo di convertitori catalitici di ricambio che non sono del tipo omologato conformemente alla direttiva 97/24/CE, modificata dalla presente direttiva.»

## **Articolo 3**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 settembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 4**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 5**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2006. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_226_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/27/CE della Commissione ( [GU L 66 dell’8.3.2006, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_066_R_TOC) ).

[^2] [GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_124_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione ( [GU L 106 del 27.4.2005, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_106_R_TOC) ).

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/27/CE della Commissione ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione ().