# DIRETTIVA 2006/128/CE DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2006

recante modifica della direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano [^1] , in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

dopo aver consultato il comitato scientifico dell’alimentazione umana e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, relativa agli edulcoranti per uso alimentare elenca le sostanze che possono essere utilizzate come edulcoranti negli alimenti [^2] .

**(2)** La direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare [^3] , stabilisce i criteri di purezza per gli edulcoranti di cui alla direttiva 94/35/CE.

**(3)** È necessario adottare criteri specifici per l’E 968 eritritolo, un nuovo additivo alimentare autorizzato dalla direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti per uso alimentare.

**(4)** Numerose versioni linguistiche della direttiva 95/31/CE contengono errori riguardanti le seguenti sostanze: E 954 saccarina e i suoi sali Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 962 sale di aspartame-acesulfame, E 965 (i) maltitolo, E 966 lattitolo. È necessario correggere tali errori. È opportuno prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi per gli additivi definite nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA). In particolare, ove opportuno, i criteri specifici di purezza sono stati adattati onde riflettere il limite per i singoli metalli pesanti interessati. Per motivi di chiarezza, l’intero testo riguardante tali sostanze dev’essere sostituito.

**(5)** L’EFSA nel suo parere scientifico del 19 aprile 2006 ha concluso che la composizione dello sciroppo di maltitolo prodotto con un nuovo metodo di produzione sarà analogo a quello del prodotto esistente e conforme alle specifiche esistenti. È perciò necessario modificare la definizione E 965 (ii) sciroppo di maltitolo stabilita nella direttiva 95/31/CE per l’E 965, inserendo questo nuovo metodo di produzione.

**(6)** È pertanto opportuno modificare la direttiva 95/31/CE.

**(7)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L’allegato alla direttiva 95/31/CE è modificato e corretto conformemente all’allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 febbraio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_040_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

[^2] [GU L 237 del 10.9.1994, pag 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_237_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE ( [GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_204_R_TOC) ).

[^3] [GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_178_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/46/CE ( [GU L 114 del 21.4.2004, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_114_R_TOC) ).

L’allegato della direttiva 95/31/CE è modificato come segue.

| 1) | \| Purezza \| \|; \| --- \| --- \|; \| Perdita all’essiccazione \| Non oltre 0,2 % (70 °C, sei ore, in un essiccatore a vuoto) \|; \| Cenere solfatata \| Non oltre 0,1 % \|; \| Sostanze riduttrici \| Non oltre 0,3 % espresso in D-glucosio \|; \| Ribitelo e glicerolo \| Non oltre 0,1 % \|; \| Piombo \| Non oltre 0,5 mg/kg» \| |
| --- | --- |

| 2) | \| Purezza \| \|; \| --- \| --- \|; \| Perdita all’essiccazione \| Non oltre l’8 % (120 °C, quattro ore) \|; \| Acidi benzoico e salicilico \| Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta \|; \| o-Toluensolfonammide \| Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca \|; \| p-Toluensolfonammide \| Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca \|; \| p-Solfonammide dell’acido benzoico \| Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca \|; \| Sostanze facilmente carbonizzabili \| Assenti \|; \| Arsenico \| Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca \|; \| Selenio \| Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca \|; \| Piombo \| Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca» \| |
| --- | --- |

| 3) | \| Purezza \| \|; \| --- \| --- \|; \| Acqua \| Non più del 2,0 % (metodo di Karl Fischer) \|; \| Cenere solfatata \| Non più dello 0,7 % \|; \| Altri disaccaridi clorurati \| Non più dello 0,5 % \|; \| Monosaccaridi clorurati \| Non più dello 0,1 % \|; \| Ossido di trifenilfosfina \| Non più di 150 mg/kg \|; \| Metanolo \| Non più dello 0,1 % \|; \| Piombo \| Non più di 1 mg/kg» \| |
| --- | --- |

| 4) | \| Purezza \| \|; \| --- \| --- \|; \| Perdita all’essiccazione \| Non più dello 0,5 % (105 °C, 4 ore) \|; \| Acido 5-benzil-3,6-diosso-2-piperazin-acetico \| Non più dello 0,5 % \|; \| Piombo \| Non più di 1 mg/kg» \| |
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| 5) | \| Purezza \| \|; \| --- \| --- \|; \| Acqua \| Non oltre l’1 % (metodo Karl Fischer) \|; \| Ceneri solfatate \| Non oltre lo 0,1 % sulla sostanza secca \|; \| Zuccheri riducenti \| Non oltre lo 0,1 % espressi in glucosio sulla sostanza secca \|; \| Cloruri \| Non oltre 50 mg/kg sulla sostanza secca \|; \| Solfati \| Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca \|; \| Nickel \| Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca \|; \| Arsenico \| Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca \|; \| Piombo \| Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca» \| |
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| 6) | \| Purezza \| \|; \| --- \| --- \|; \| Acqua \| Non più del 31 % (Karl Fischer) \|; \| Zuccheri riducenti \| Non più dello 0,3 % (espressi in glucosio) \|; \| Cenere solfatata \| Non oltre lo 0,1 % \|; \| Cloruri \| Non oltre 50 mg/kg \|; \| Solfati \| Non oltre 100 mg/kg \|; \| Nickel \| Non oltre 2 mg/kg \|; \| Piombo \| Non oltre 1 mg/kg» \| |
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| 7) | \| Purezza \| \|; \| --- \| --- \|; \| Acqua \| Prodotti cristallini; non più del 10,5 % (metodo Karl Fischer) \|; \| Altri polioli \| Non oltre il 2,5 % sulla sostanza secca \|; \| Zuccheri riducenti \| Non oltre lo 0,2 % espressi in glucosio sulla sostanza secca \|; \| Cloruri \| Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca \|; \| Solfati \| Non oltre 200 mg/kg sulla sostanza secca \|; \| Ceneri solfatate \| Non oltre lo 0,1 % sulla sostanza secca \|; \| Nickel \| Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca \|; \| Arsenico \| Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca \|; \| Piombo \| Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca» \| |
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[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE ().
[^3]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/46/CE ().