# DIRETTIVA 2006/129/CE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2006

recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano [^1] , in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

previa consultazione del Comitato scientifico per l'alimentazione umana e dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti [^2] , stabilisce i criteri di purezza applicabili agli additivi di cui alla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, riguardanti gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti [^3] .

**(2)** È opportuno sopprimere il criterio di purezza per l’E 216 p-idrossibenzoato di propile e l’E 217 propil p-idrossibenzoato di sodio che non possono più essere utilizzati come additivi alimentari.

**(3)** Numerose versioni linguistiche della direttiva 96/77/CE contengono errori concernenti le seguenti sostanze: E 307 alfa-tocoferolo, E 315 acido eritorbico, E 415 gomma di xantano. Occorre correggere tali errori. È opportuno prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi per gli additivi definite nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal Comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA). In particolare, se necessario, i criteri specifici di purezza sono stati adattati per tener conto dei limiti per i vari metalli pesanti di interesse. Per motivi di chiarezza, l’intero testo riguardante queste sostanze dovrà essere sostituito.

**(4)** Occorre modificare il tenore di cenere solfatata nel criterio di purezza per l’E 472c esteri citrici dei mono — e digliceridi di acidi grassi per tener conto dei prodotti parzialmente o interamente neutralizzati.

**(5)** È necessario garantire che l’E 559 silicato di alluminio sia prodotto a partire da argille caolinitiche indenni da ogni tipo di contaminazione inaccettabile da diossina. La presenza di diossina nell’argilla caolinitica dovrà perciò limitarsi al livello più basso possibile.

**(6)** Occorre adottare specifiche per i nuovi additivi alimentari autorizzati mediante direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE sugli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari: E 319 butilidrochinone terziario (TBHQ), E 426 emicellulosa di soia, E 462 etilcellulosa, E 586 4-esilresorcinolo, E 1204 pullulan ed E 1452 ottenilsuccinato di amido e alluminio.

**(7)** È pertanto opportuno modificare la direttiva 96/77/CE.

**(8)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L’allegato alla direttiva 96/77/CE è modificato e corretto in conformità dell’allegato alla presente direttiva.

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 15 febbraio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_040_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

[^2] [GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_339_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/45/CE ( [GU L 113 del 20.4.2004, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_113_R_TOC) ).

[^3] [GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_061_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE ( [GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_204_R_TOC) ).

L’allegato della direttiva 96/77/CE è modificato come segue:

1) I testi riguardanti gli additivi E 216 p-idrossibenzoato di propile ed E 217 propil p-idrossibenzoato di sodio sono eliminati.

| 2) | \| Purezza \| \|; \| --- \| --- \|; \| Indice di rifrazione \| n D 20 1,503-1,507 \|; \| Assorbimento specifico E 1 % 1 cm in etanolo \| E 1 % 1 cm (292 nm) 72-76<br>(0,01 g in 200 ml di etanolo assoluto) \|; \| Ceneri solfatate \| Non più dello 0,1 % \|; \| Potere rotatorio specifico \| [α] 25 D 0° ± 0,05° (1 su 10 in soluzione di cloroformio) \|; \| Piombo \| Non più di 2 mg/kg» \| |
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| 3) | \| Purezza \| \|; \| --- \| --- \|; \| Perdita all'essiccamento \| Non più dello 0,4 % dopo l'essiccazione a pressione ridotta su gel di silice per 3 h \|; \| Ceneri solfatate \| Non più dello 0,3 % \|; \| Potere rotatorio specifico \| [α] 25 D soluzione acquosa al 10 % (p/v) tra – 16,5 ° e – 18,0 ° \|; \| Ossalati \| Ad una soluzione di 1 g in 10 ml di acqua aggiungere 2 gocce di acido acetico glaciale e 5 ml di soluzione di acetato di calcio al 10 %. La soluzione deve rimanere trasparente \|; \| Piombo \| Non più di 2 mg/kg» \| |
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| 4) | \| Purezza \| \|; \| --- \| --- \|; \| Butil- *p* -benzochinone- *terziario* \| non più dello 0,2 % \|; \| 2,5- *Di* - -butilidrochinone- *terziario* \| non più dello 0,2 % \|; \| Idrossichinone \| non più dello 0,1 % \|; \| Toluene \| non più di 25 mg/kg \|; \| Piombo \| non più di 2 mg/kg» \| |
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| 5) | \| Purezza \| \|; \| --- \| --- \|; \| Perdita all'essiccamento \| non più del 15 % (105 °C, 2 1 / 2 ore) \|; \| Ceneri totali \| non più del 16 % rispetto al peso secco determinato a 650 °C dopo essiccamento a 105 °C per 4 ore \|; \| Acido piruvico \| non meno dell’1,5 % \|; \| Azoto \| non più dell’1,5 % \|; \| Etanolo e propan-2-olo \| non più di 500 mg/kg separatamente o combinati \|; \| Piombo \| non più di 2 mg/kg \|; \| Conteggio totale su piastra \| non più di 5 000 colonie per grammo \|; \| Lieviti e muffe \| non più di 300 colonie per grammo \|; \| *E. coli* \| assenza in 5 g \|; \| *Salmonella* spp. \| assenza in 10 g \|; \| *Xanthomonas campestris* \| assenza di cellule vitali in 1 g» \| |
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| 6) | \| Purezza \| \|; \| --- \| --- \|; \| Perdita all'essiccamento \| Non più del 7 % (105 °C, 4 h) \|; \| Proteine \| Non più del 14 % \|; \| Ceneri totali \| Non più dello 9,5 % (600 °C, 4 h) \|; \| Arsenico \| Non più di 2 mg/kg \|; \| Piombo \| Non più di 5 mg/kg \|; \| Mercurio \| Non più di 1 mg/kg \|; \| Cadmio \| Non più di 1 mg/kg \|; \| Conteggio su piastra standard \| Non più di 3 000 colonie per grammo \|; \| Lieviti e muffe \| Non più di 100 colonie per grammo \|; \| *E. Coli* \| Negativo in 10 g» \| |
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| 7) | \| Purezza \| \|; \| --- \| --- \|; \| Perdita all'essiccamento \| Non più del 3 % (105 °C, 2 h) \|; \| Ceneri solfatate \| Non più dello 0,4 % \|; \| pH di una soluzione colloidale all’1 % \| Neutro al tornasole \|; \| Arsenico \| Non più di 3 mg/kg \|; \| Piombo \| Non più di 2 mg/kg \|; \| Mercurio \| Non più di 1 mg/kg \|; \| Cadmio \| Non più di 1 mg/kg» \| |
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| 8) | \| Purezza \| \|; \| --- \| --- \|; \| Altri acidi oltre all'acido citrico e agli acidi grassi \| non rilevabili \|; \| Glicerolo libero \| non più del 2 % \|; \| Glicerolo totale \| non meno dell’8 % e non più del 33 % \|; \| Tenore totale di acido citrico \| non meno del 13 % e non più del 50 % \|; \| Ceneri solfatate \| Prodotti non neutralizzati: non più dello 0,5 % determinate a 800 ± 25 o C<br>Prodotti parzialmente o interamente neutralizzati: non più del 10 % \|; \| Piombo \| Non più di 2 mg/kg \|; \| Acidi grassi liberi \| Non più del 3 % espresso in acido oleico \|; \| *I requisiti di purezza si applicano all’additivo esente da sali di sodio, potassio e di calcio degli acidi grassi; queste sostanze possono tuttavia essere presenti sino ad un livello massimo del 6 % (espresso in oleato di sodio).* » \| \| |
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| 9) | \| Purezza \| \|; \| --- \| --- \|; \| Perdita per combustione \| Tra il 10 e il 14 % (1 000 °C, a peso costante) \|; \| Sostanze solubili in acqua \| Non più dello 0,3 % \|; \| Sostanze insolubili in soluzione acida \| Non più del 2 % \|; \| Ferro \| Non più del 5 % \|; \| Ossido di potassio (K 2 O) \| Non più del 5 % \|; \| Carbonio \| Non più dello 0,5 % \|; \| Arsenico \| Non più di 3 mg/kg \|; \| Piombo \| Non più di 5 mg/kg \|; \| Mercurio \| Non più di 1 mg/kg» \| |
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| 10) | \| Purezza \| \|; \| --- \| --- \|; \| Acidità \| Non più dello 0,05 % \|; \| Ceneri solfatate \| Non più dello 0,1 % \|; \| Resorcinolo ed altri fenoli \| Scuotere circa 1 g del campione con 50 ml di acqua per alcuni minuti, filtrare e alla sostanza filtrata aggiungere 3 gocce di cloruro ferrico TS. Non si produce alcuna colorazione rossa o blu \|; \| Nickel \| Non più di 2 mg/kg \|; \| Piombo \| Non più di 2 mg/kg \|; \| Mercurio \| Non più di 3 mg/kg» \| |
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| 11) | \| Purezza \| \|; \| --- \| --- \|; \| Perdita all'essiccamento \| Non più del 6 % (90 °C, pressione non superiore a 50 mm Hg, 6 h) \|; \| Mono-, di- e oligosaccaridi \| Non più del 10 % espresso in glucosio \|; \| Viscosità \| 100-180 mm 2 /s (soluzione acquosa al 10 % p/p a 30 °C) \|; \| Piombo \| Non più di 1 mg/kg \|; \| Lieviti e muffe \| Non più di 100 colonie per grammo \|; \| Coliformi \| Assenza in 25 g \|; \| Salmonella \| Assenza in 25 g» \| |
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| 12) | \| Purezza \| \|; \| --- \| --- \|; \| (tutti i valori espressi su una base anidra tranne la perdita all’essiccamento) \| \|; \| Perdita all'essiccamento \| Non più del 21 % \|; \| Gruppi ottenilsuccinici \| Non più del 3 % \|; \| Residuo d'acido ottenilsuccinico \| Non più dello 0,3 % \|; \| Diossido di zolfo \| Non più di 50 mg/kg per gli amidi modificati di cereali<br>Non più di 10 mg/kg per gli altri amidi modificati se non specificato altrimenti \|; \| Arsenico \| Non più di 1 mg/kg \|; \| Piombo \| Non più di 2 mg/kg \|; \| Mercurio \| Non oltre 0,1 mg/kg \|; \| Alluminio \| Non più dello 0,3 %» \| |
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[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/45/CE ().
[^3]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE ().