# REGOLAMENTO (CE) N. 18/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2006

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio [^1] , in particolare gli articoli 10 e 21,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce un elenco di paesi terzi e territori in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità purché vengano rispettate determinate condizioni.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 998/2003, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/2005, ha stabilito un elenco provvisorio di paesi terzi. Tale elenco comprende i paesi e territori esenti dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

**(3)** Da informazioni fornite dalla Bielorussia, dal Messico, dalla Romania e da Trinidad e Tobago, sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza da tali paesi non sia superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri o in provenienza dai paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere tali paesi terzi nell’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.

**(4)** Poiché Guam fa parte del territorio degli Stati Uniti è bene citarla specificamente come parte degli Stati Uniti d’America al fine di evitare confusioni.

**(5)** A fini di chiarezza occorre sostituire nella sua totalità l’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.

**(6)** Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

**(7)** Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato II al regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_146_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/2005 della Commissione ( [GU L 194 del 26.7.2005, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_194_R_TOC) ).

«ALLEGATO II ELENCO DEI PAESI E TERRITORI PARTE A IE — Irlanda MT — Malta SE — Svezia UK — Regno Unito PARTE B Sezione 1 a) DK — Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer b) ES — Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla c) FR — Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione d) GI — Gibilterra e) PT — Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e Madera f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione. Sezione 2 AD — Andorra CH — Svizzera IS — Islanda LI — Liechtenstein MC — Monaco NO — Norvegia SM — San Marino VA — Città del Vaticano PARTE C AC — Isola Ascension AE — Emirati arabi uniti AG — Antigua e Barbuda AN — Antille olandesi AR — Argentina AU — Australia AW — Aruba BB — Barbados BH — Bahrein BL — Bielorussia BM — Bermuda CA — Canada CL — Cile FJ — Figi FK — Isole Falkland HK — Hong Kong HR — Croazia JM — Giamaica JP — Giappone KN — Saint Kitts e Nevis KY — Isole Cayman MS — Montserrat MU — Maurizio MX — Messico NC — Nuova Caledonia NZ — Nuova Zelanda PF — Polinesia francese PM — Saint-Pierre e Miquelon RO — Romania RU — Federazione russa SG — Singapore SH — Sant’Elena TT — Trinidad e Tobago TW — Taiwan US — Stati Uniti d’America (compresa GU — Guam) VC — Saint Vincent e Grenadine VU — Vanuatu WF — Wallis e Futuna YT — Mayotte»

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/2005 della Commissione ().