# REGOLAMENTO (CE) N. 39/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2006

recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2001 per quanto riguarda la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione per la campagna 2005/2006

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^1] , in particolare l’articolo 73,

considerando quanto segue:

**(1)** Secondo l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione [^2] , i produttori devono presentare le dichiarazioni di raccolto e di produzione entro il 10 dicembre, in modo che sia possibile conoscere in tempo utile la produzione comunitaria di vino.

**(2)** In uno Stato membro la procedura di comunicazione delle dichiarazioni è stata ora informatizzata. La maggior parte degli agricoltori deve compilare le dichiarazioni presso i centri locali di assistenza agli agricoltori. Dal momento che questi centri devono contemporaneamente provvedere all’apertura dei fascicoli elettronici per le dichiarazioni, all’aggiornamento delle dichiarazioni di superficie e del regime di pagamento unico, applicato per il primo anno, non è possibile esaminare i fascicoli di tutti i produttori entro il termine stabilito.

**(3)** Per porre rimedio a tale situazione, che non dipende dai produttori, e per evitare che questi ultimi debbano subire sanzioni ingiuste, è opportuno concedere ai produttori un periodo supplementare per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001, per la campagna 2005/2006 le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento possono essere presentate fino al 25 gennaio 2006.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( [GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_345_R_TOC) ).

[^2] [GU L 176 del 29.6.2001, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_176_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ().
[^2]: .