# REGOLAMENTO (EURATOM) N. 66/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2006

relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capo relativo all'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l’articolo 2, lettera d), e gli articoli 74, 77, 124 e 161,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione, del 29 novembre 1966, relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capitolo sull'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali [^1] , è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese [^2] . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

**(2)** Le condizioni di approvvigionamento della Comunità in materie nucleari consentono, sia per i minerali e le materie grezze, sia per le materie fissili speciali, di concedere la dispensa prevista dall'articolo 74 del trattato, secondo modalità atte a garantire un regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Sono dispensati dall'applicazione delle disposizioni del titolo II, capo VI, del trattato, per quanto riguarda i minerali e le materie grezze di uranio e di torio:

**a)** il trasferimento e l'importazione nella Comunità di quantitativi non superiori a 1 t di uranio o di torio per ogni operazione, nei limiti di 5 t all'anno e per utilizzatore per ciascuna di queste materie;

**b)** l'esportazione fuori della Comunità di quantitativi il cui contenuto di uranio o torio non siano superiori a 1 t, nei limiti di 5 t all'anno e per esportatore per ciascuna di queste materie.

## **Articolo 2**

Sono dispensati dall'applicazione delle disposizioni del titolo II, capo VI, del trattato sull'approvvigionamento di materie fissili speciali, il trasferimento e l'importazione nella Comunità, nonché l'esportazione all'esterno della Comunità, di quantitativi, riferiti alla forma elementare, non superiori a 200 g di uranio 235, uranio 233 e plutonio per ciascuna operazione, entro il limite annuo di 1 000 g per ciascuna di tali materie e per utilizzatore, fatte salve, per quanto riguarda le materie importate ed esportate, le disposizioni degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità con i paesi terzi.

## **Articolo 3**

Chiunque effettui un'importazione o un'esportazione e ogni fornitore che effettui un trasferimento nell'ambito della Comunità, in base alla dispensa di cui agli articoli 1 e 2, trasmette all'Agenzia di approvvigionamento un prospetto trimestrale delle operazioni effettuate, nel quale sono menzionati:

**a)** la data della conclusione del contratto di fornitura;

**b)** il nome delle parti contraenti;

**c)** la località in cui vengono prodotte le materie;

**d)** le caratteristiche chimiche e fisiche dei prodotti;

**e)** i quantitativi, espressi in unità del sistema metrico;

**f)** l'impiego di questi minerali, materie grezze e materie fissili speciali.

I dati di cui al primo comma, lettera e), sono comunicati in chilogrammi di uranio o di torio contenuto, per i minerali e le materie grezze, e in grammi di uranio 233, di uranio 235 o di plutonio contenuto, per le materie fissili speciali. I numeri seguiti da decimali sono arrotondati all'unità inferiore o superiore a seconda che i decimali siano inferiori o superiori a 0,5. Quando il decimale è 0,5 il numero viene arrotondato all'unità superiore o inferiore, a seconda che la cifra precedente il decimale sia pari o dispari.

I prospetti trimestrali sono trasmessi all'Agenzia entro un mese dalla fine di ogni trimestre nel quale siano state effettuate operazioni contemplate dal presente regolamento.

## **Articolo 4**

Il regolamento n. 17/66/Euratom è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

## **Articolo 5**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006. *Per la Commissione* José Manuel BARROSO *Il presidente*

[^1] [GU 241 del 28.12.1966, pag. 4057/66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1966_241_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 3137/74 ( [GU L 333 del 13.12.1974, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1974_333_R_TOC) ).

[^2] Cfr. allegato I.

Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione ( [GU 241 del 28.12.1966, pag. 4057/66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1966_241_R_TOC) )

Regolamento (Euratom) n. 3137/74 della Commissione ( [GU L 333 del 13.12.1974, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1974_333_R_TOC) )

Tavola di concordanza

| Regolamento n. 17/66/Euratom | Presente regolamento |
| --- | --- |
| Articolo 1, frase introduttiva | Articolo 1, frase introduttiva |
| Articolo 1, primo trattino | Articolo 1, lettera a) |
| Articolo 1, secondo trattino | Articolo 1, lettera b) |
| Articolo 2 | Articolo 2 |
| Articolo 3, primo comma | Articolo 3, primo comma |
| Articolo 3, primo comma, nota 3 | Articolo 3, secondo comma |
| Articolo 3, secondo comma | Articolo 3, terzo comma |
| — | Articolo 4 |
| Articolo 4 | Articolo 5 |
| — | Allegato I |
| — | Allegato II |

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 3137/74 ().
[^2]: Cfr. allegato I.