# REGOLAMENTO (CE) N. 73/2006 DEL CONSIGLIO

del 13 gennaio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell’Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell’Ucraina

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] , in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

**(1)** Il 21 ottobre 2000 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* , l’apertura di un procedimento antidumping [^2] relativo alle importazioni di urea (di seguito «il prodotto in esame») originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell’Egitto, dell’Estonia, della Libia, della Lituania, della Polonia, della Romania e dell’Ucraina.

**(2)** Il procedimento ha portato nel luglio 2001 all’istituzione, con regolamento (CE) n. 1497/2001 della Commissione [^3] , di dazi antidumping provvisori sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell’Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell’Ucraina ed è stato chiuso, invece, per quanto riguarda le importazioni di urea originarie dell’Egitto e della Polonia.

**(3)** Con lo stesso regolamento, la Commissione ha accettato l’impegno offerto da un produttore esportatore della Bulgaria, Chimco AD. Alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1497/2001, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame realizzate dalla società in questione sono state esentate dai dazi antidumping provvisori di cui sopra, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

**(4)** Successivamente, con regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio [^4] sono stati istituiti dazi definitivi sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell’Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell’Ucraina. Fatte salve le condizioni in esso stabilite, anche tale regolamento ha concesso alle merci prodotte ed esportate direttamente da Chimco AD al primo cliente indipendente nella Comunità un’esenzione dal pagamento dei dazi antidumping definitivi, in considerazione del fatto che un impegno offerto da questa società era già stato accettato in via definitiva nella fase provvisoria del procedimento. Come menzionato al considerando 137 del regolamento definitivo, il prezzo minimo dell’impegno è stato adeguato onde tener conto della modifica del livello necessario per eliminare il pregiudizio.

B. MANCATO RISPETTO DELL’IMPEGNO

**(5)** L’impegno offerto da Chimco AD impone a detta società, tra l’altro, di esportare il prodotto in esame nella Comunità a prezzi non inferiori a determinati livelli minimi specificati nell’impegno stesso. Tale livello minimo di prezzo deve essere rispettato in base a una media ponderata trimestrale. La società si impegna inoltre a non eludere l’impegno mediante accordi di compensazione conclusi con un’altra parte. Chimco AD è inoltre tenuta ad inviare alla Commissione europea relazioni trimestrali su tutte le sue vendite all’esportazione del prodotto in esame nella Comunità europea.

**(6)** Chimco AD non ha presentato in modo tecnicamente accettabile ulteriori dati nel caso di due di queste relazioni trimestrali. Non solo, ma in seguito la società non ha più inviato dati nel quadro della presentazione delle relazioni trimestrali. Si è quindi accertato che tale società non ha rispettato l’obbligo di inviare alla Commissione europea relazioni trimestrali su tutte le sue vendite all’esportazione del prodotto in esame nella Comunità europea, e che, pertanto, ha violato l’impegno.

**(7)** Il regolamento (CE) n. 2082/2005 della Commissione [^5] specifica in dettaglio la natura delle violazioni riscontrate.

**(8)** In considerazione di tali violazioni, l’accettazione dell’impegno offerto da Chimco AD (codice addizionale TARIC A272) è stata revocata con il regolamento (CE) n. 2082/2005; inoltre, è opportuno che sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato ed esportato da Chimco AD sia immediatamente imposto un dazio antidumping definitivo.

**(9)** In conformità dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96, l’aliquota del dazio antidumping deve essere stabilita in base ai fatti accertati nel corso dell’inchiesta nel cui ambito è stato accettato l’impegno. Poiché l’inchiesta in questione si è conclusa con l’accertamento definitivo del dumping e del pregiudizio con il regolamento (CE) n. 92/2002, si ritiene opportuno fissare l’aliquota del dazio antidumping definitivo al livello e nella forma stabiliti da detto regolamento, vale a dire 21,43 EUR per tonnellata da aggiungere al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

C. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 92/2002

**(10)** Alla luce di quanto precede, è necessario apportare le opportune modifiche al regolamento (CE) n. 92/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 92/2002 è così modificato:

| 1) | \| «Paese di origine \| Società \| Dazio antidumping definitivo (EUR/t) \| Codice addizionale TARIC \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \|; \| Bulgaria \| Tutte le società \| 21,43 \| —» \| |
| --- | --- |

| 2) | \| «Paese \| Società \| Codice addizionale TARIC \|; \| --- \| --- \| --- \|; \| Bulgaria \| Chimco AD, Shose az Mezdra, 3037 Vratza \| A272 » \| |
| --- | --- |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 gennaio 2006. *Per il Consiglio* *La presidente* U. PLASSNIK

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( [GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_077_R_TOC) ).

[^2] [GU C 301 del 21.10.2000, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2000_301_R_TOC) .

[^3] [GU L 197 del 21.7.2001, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_197_R_TOC) .

[^4] [GU L 17 del 19.1.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_017_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1107/2002 ( [GU L 168 del 27.6.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_168_R_TOC) ).

[^5] [GU L 333 del 20.12.2005, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_333_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1107/2002 ().
[^5]: .