# REGOLAMENTO (CE) N. 80/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2006

recante apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento [^2] , i cereali detenuti dagli organismi d'intervento devono essere venduti nell'ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.

**(2)** Tuttavia, poiché a partire dalla campagna 2004/2005 la segala non beneficia più delle misure d’intervento, non è più necessario prevedere, in caso di rivendita delle scorte, un obbligo di destinazione particolare per le stesse, inteso ad evitare il rischio che i prodotti di cui trattasi siano oggetto di una nuova presentazione all’intervento, e poiché finora non c’è un prezzo d’intervento applicabile, non è neppure necessario esigere un prezzo di vendita legato al prezzo d’intervento, secondo quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

**(3)** La Germania dispone di scorte d'intervento di segala che è opportuno riassorbire.

**(4)** Tenuto conto dell’esistenza di una forte domanda sul mercato interno e della situazione di tale mercato, è opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di segala detenute dall’organismo d’intervento tedesco.

**(5)** Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

**(6)** Tenuto conto degli interessi finanziari in gioco, occorre fissare ad un livello adeguato l’importo della cauzione che deve essere costituita da parte degli offerenti e derogare quindi alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

**(7)** Nella comunicazione dell'organismo d'intervento tedesco alla Commissione è inoltre importante mantenere l'anonimato degli offerenti.

**(8)** Al fine di ammodernare la gestione, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

**(9)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'organismo d'intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 50 000 tonnellate di segala da esso detenute.

## **Articolo 2**

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia:

**a)** in deroga all'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono;

**b)** in deroga all'articolo 5 dello stesso regolamento, il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

## **Articolo 3**

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/tonnellata.

## **Articolo 4**

**1.** Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 25 gennaio 2006 alle ore 15 (ora di Bruxelles). Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, tranne il 12 aprile 2006 e il 24 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno effettuate gare. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 28 giugno 2006 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

**2.** Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco al seguente indirizzo: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Deichmannsaue 29 D-53179 Bonn Fax (49-228) 68 45 39 85 (49-228) 68 45 32 76 .

## **Articolo 5**

Entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute. Tale comunicazione avviene per via elettronica utilizzando il modulo riportato nell'allegato.

## **Articolo 6**

Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita può anche essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

## **Articolo 7**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( [GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_191_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 ( [GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_126_R_TOC) ).

Gara permanente per la rivendita di 50 000 tonnellate di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco

Modulo

[Regolamento (CE) n. 80/2006]

| Numero dell'offerente | Numero della partita | Quantitativo<br>(t) | Prezzo d'offerta<br>EUR/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ecc. |  |  |  |

Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 ().