# REGOLAMENTO (CE) N. 95/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2006

recante modalità per il rilascio dei titoli d’importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione, del 31 gennaio 2002, recante modalità per il rilascio dei titoli d’importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM [^2] , in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 6, paragrafo 4, dell’allegato III della decisione 2001/822/CE ammette il cumulo ACP/PTOM/CE dell’origine per i prodotti di cui al capitolo 17 e alle voci tariffarie 1806 10 30 e 1806 10 90 , per un quantitativo annuo di 28 000 tonnellate di zucchero.

**(2)** A norma del regolamento (CE) n. 192/2002, sono state presentate alle autorità nazionali domande relative al rilascio di titoli d’importazione per un quantitativo totale di 84 000 tonnellate, superiore al quantitativo fissato dalla decisione 2001/822/CE.

**(3)** La Commissione deve quindi fissare il coefficiente correttore di riduzione per il rilascio dei titoli d’importazione e sospendere la presentazione di nuove domande di titoli per il 2006.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le domande di titoli d’importazione presentate fino al 7 gennaio 2006 ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 192/2002 sono accolte nella misura del 33,3333 % del quantitativo richiesto.

## **Articolo 2**

La presentazione di nuove domande per il 2006 è sospesa.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006. *Per la Commissione* J. L. DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_314_R_TOC) .

[^2] [GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 55](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_031_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2004 ( [GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_015_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2004 ().