# REGOLAMENTO (CE) N. 107/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2006

relativo al rilascio di titoli d’importazione per talune conserve di funghi per il periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2006

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi importate da paesi terzi [^2] , in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli dagli importatori tradizionali e dai nuovi importatori dal 2 al 6 gennaio 2006, a norma dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1864/2004, eccedono i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina.

**(2)** Occorre pertanto determinare in che misura le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 16 gennaio 2006 possano essere accettate e fissare, in base alle categorie di importatori e all’origine dei prodotti, le date fino alle quali il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le domande di titoli ai fini dell’importazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1864/2004, depositate dal 2 al 6 gennaio 2006 e trasmesse alla Commissione il 16 gennaio 2006, sono accettate a concorrenza delle percentuali dei quantitativi richiesti, figuranti nell’allegato I del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Per quanto riguarda la categoria di importatori e l’origine interessate, le domande di titoli ai fini dell’importazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1864/2004, relative al periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2006, presentate successivamente al 6 gennaio 2006 e anteriormente alla data che figura all’allegato II del presente regolamento, sono respinte.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2006. *Per la Commissione* J. L. DEMARTY *Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ( [GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_064_R_TOC) ).

[^2] [GU L 325 del 28.10.2004, pag. 30](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_325_R_TOC) .

| Bulgaria | Romania | Cina | Paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Romania e dalla Cina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| —: importatori tradizionali [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1864/2004] | 100 % | — | 42,84 % | 100 % |
| —: importatori nuovi [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1864/2004] | 7,09 % | — |  |  |
| «—»: : — Nessuna domanda di titoli è stata inviata alla Commissione. |  |  |  |  |

| Bulgaria | Romania | Cina | Paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Romania e dalla Cina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| —: importatori tradizionali [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1864/2004] | 1.1.2007 | 1.1.2007 | 1.1.2007 | 1.1.2007 |
| —: importatori nuovi [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1864/2004] | 1.1.2007 | 1.1.2007 |  |  |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ().
[^2]: .