# REGOLAMENTO (CE) N. 110/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2006

recante misure transitorie relative ai titoli di esportazione concernenti le esportazioni di olio d’oliva comunitario verso i paesi terzi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 [^1] , in particolare l’articolo 24, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d’importazione nel settore dell’olio d’oliva [^2] , ha abrogato il regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore dell’olio d’oliva [^3] , a decorrere dal 1 o novembre 2005.

**(2)** Alcuni titoli rilasciati a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2543/95 e la cui validità va oltre il 1 o novembre 2005 non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati solo parzialmente. Gli impegni derivanti dai titoli in questione devono essere rispettati, pena la perdita della cauzione per essi costituita. È necessario consentire che tali impegni, ormai divenuti privi di oggetto, siano revocati e che le cauzioni costituite siano svincolate.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio d’oliva e le olive da tavola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le cauzioni relative ai titoli di esportazione rilasciati sulla base del regolamento (CE) n. 2543/95 sono svincolate, su richiesta degli interessati, a condizione che:

— la validità dei titoli non sia ancora scaduta al 1 o novembre 2005,

— a tale data i titoli siano stati utilizzati solo in parte o non siano stati affatto utilizzati.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o novembre 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_161_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_206_R_TOC) .

[^2] [GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_212_R_TOC) .

[^3] [GU L 260 del 31.10.1995, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_260_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 406/2004 ( [GU L 67 del 5.3.2004, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_067_R_TOC) ).

[^1]: ; rettifica nella .
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 406/2004 ().