# REGOLAMENTO (CE) N. 115/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Nell’ambito dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle [^2] , le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell’accordo medesimo al termine del periodo di applicazione del relativo protocollo.

**(2)** In seguito a tali negoziati, il 23 settembre 2004 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da detto accordo per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011.

**(3)** È nell’interesse della Comunità approvare tale protocollo.

**(4)** Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell’ambito dell’accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011.

l testo del protocollo è accluso al presente regolamento [^3] .

## **Articolo 2**

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

| — | tonniere con reti a circuizione | : | Spagna: : — 22 unità,<br>Francia: : — 17 unità,<br>Italia: : — 1 unità, | Spagna | : | 22 unità, | Francia | : | 17 unità, | Italia | : | 1 unità, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spagna | : | 22 unità, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Francia | : | 17 unità, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Italia | : | 1 unità, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | pescherecci con palangari di superficie | : | Spagna: : — 2 unità,<br>Francia: : — 5 unità,<br>Portogallo: : — 5 unità. | Spagna | : | 2 unità, | Francia | : | 5 unità, | Portogallo | : | 5 unità. |
| Spagna | : | 2 unità, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Francia | : | 5 unità, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portogallo | : | 5 unità. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

## **Articolo 3**

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturato nella zona di pesca delle Seicelle secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare [^4] .

## **Articolo 4**

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

## **Articolo 5**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. PRÖLL

[^1] Parere del 15 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] [GU L 119 del 7.5.1987, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_119_R_TOC) .

[^3] [GU L 348 del 30.12.2005, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_348_R_TOC) .

[^4] [GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_073_R_TOC) .

[^1]: Parere del 15 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .