# REGOLAMENTO (CE) N. 126/2006 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2006

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2005 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2040/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria e la Romania [^1] , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre del 2006 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

**(2)** È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

**(3)** È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2006 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2040/2005 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

**2.** Per il periodo dal 1 o aprile al 30 giugno 2006 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 2040/2005, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

**3.** I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2006. *Per la Commissione* J. L. DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 328 del 15.12.2005, pag. 34](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_328_R_TOC) .

| Numero d’ordine | Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1 o gennaio al 31 marzo 2006 |
| --- | --- |
| 09.4671 | — |
| 09.4751 | — |
| 09.4752 | — |
| 09.4756 | — |

| Numero d’ordine | Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1 o aprile al 30 giugno 2006 |
| --- | --- |
| 09.4671 | 4 400,0 |
| 09.4752 | 2 125,0 |
| 09.4756 | 15 625,0 |

[^1]: .