# REGOLAMENTO (CE) N. 153/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1819/2005 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2006 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità [^1] , in particolare l’articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro [^2] , in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** In conformità alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità [^3] , con il regolamento (CE) n. 1819/2005 della Commissione [^4] è stato approvato un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l’esercizio 2006. Il piano definisce in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all’azione, l’importo finanziario massimo messo a disposizione per l’esecuzione della parte rispettiva di piano, il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d’intervento, e gli stanziamenti per l’acquisto di determinati prodotti sul mercato.

**(2)** Per tenere conto delle esigenze specifiche della Grecia, occorre modificare il piano annuale del 2006, autorizzando il ritiro di riso per il pagamento di cereali e prodotti a base di cereali, in conformità alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), quarto comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92. È pertanto necessario adeguare di conseguenza il quantitativo di riso inizialmente attribuito alla Grecia di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1819/2005.

**(3)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1819/2005.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato del regolamento (CE) n. 1819/2005 è così modificato:

1) la parte b) è sostituita dal testo dell’allegato I del presente regolamento;

2) il testo dell’allegato II del presente regolamento viene inserito come parte c).

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_352_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 ( [GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_260_R_TOC) ).

[^2] [GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_349_R_TOC) .

[^3] [GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_313_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/2006 ( [GU L 23 del 27.1.2006, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_023_R_TOC) ).

[^4] [GU L 293 del 9.11.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_293_R_TOC) .

«b) Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d’intervento della Comunità e da distribuire negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a): (tonnellate) Stato membro Cereali Riso (risone) Burro Zucchero Belgio 12 121 2 800 450 Grecia 7 500 Spagna 73 726 28 000 13 560 2 000 Francia 75 851 55 000 10 564 Irlanda 120 Italia 115 253 20 000 6 833 3 500 Lettonia 19 706 Lituania 16 000 5 000 Ungheria 63 587 Malta 1 877 600 Polonia 85 608 20 000 7 230 4 847 Portogallo 17 287 14 000 2 743 1 700 Slovenia 1 262 600 300 Finlandia 18 500 500 Totale 500 778 153 500 41 500 12 847 »

«(c) Quantitativi di riso di cui è autorizzato il ritiro dalle scorte d’intervento per il pagamento delle forniture di cereali o di prodotti di cereali mobilizzate sul mercato, fatti salvi i quantitativi massimi di cui alla lettera a): Stato membro tonnellate Grecia 7 500 »

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/2006 ().
[^4]: .