# REGOLAMENTO (CE) N. 179/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1 o febbraio 2006

recante istituzione di un regime di titoli di importazione per le mele importate da paesi terzi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [^1] , in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** I produttori di mele comunitari si sono recentemente trovati in una situazione difficile dovuta tra l’altro ad un sensibile aumento delle importazioni di mele da alcuni paesi dell’emisfero australe.

**(2)** Occorre pertanto migliorare il controllo delle importazioni di mele. Lo strumento idoneo per la realizzazione di tale obiettivo è costituito da un meccanismo basato sul rilascio di titoli di importazione previa costituzione di una cauzione a garanzia dell’effettiva esecuzione delle operazioni per le quali sono stati richiesti titoli di importazione.

**(3)** È necessario applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [^2] e del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli [^3] .

**(4)** Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** L’immissione in libera pratica di mele del codice NC 0808 10 80 è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione.

**2.** Ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000.

## **Articolo 2**

**1.** Gli importatori possono presentare domande di titoli di importazione alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro. Essi inseriscono il paese di origine nella casella 8 della domanda di titolo e contrassegnano con una crocetta la parola «sì».

**2.** All’atto della presentazione della domanda gli importatori costituiscono una cauzione in conformità alle disposizioni contenute nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, a garanzia dell’impegno ad importare il prodotto durante il periodo di validità del titolo di importazione. L’importo della cauzione è di 15 EUR/tonnellata. Salvo casi di forza maggiore, se entro il periodo di validità del titolo di importazione l’importazione non è effettuata o è effettuata solo parzialmente, si procede all’incameramento totale o parziale della cauzione.

## **Articolo 3**

**1.** Il titolo è rilasciato immediatamente agli interessati che ne facciano richiesta, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento nella Comunità. Nella casella 8 del titolo di importazione è inserito il paese d’origine e la parola «sì» è contrassegnata con una crocetta.

**2.** Il periodo di validità del titolo è di tre mesi. Il titolo d’importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

## **Articolo 4**

Gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i quantitativi di mele per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nella settimana precedente, ripartiti per paese terzo di origine.

La comunicazione dei dati suddetti è effettuata mediante il sistema elettronico indicato dalla Commissione.

## **Articolo 5**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o febbraio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o febbraio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 ( [GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_152_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 ( [GU L 297 del 15.11.2005, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_297_R_TOC) ).

[^3] [GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1985_205_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 ( [GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_105_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 ().