# REGOLAMENTO (CE) n. 180/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1 o febbraio 2006

recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2005/2006 e recante deroga al regolamento (CE) n. 1159/2003

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l’articolo 39, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 [^2] , in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 , espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India.

**(2)** In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell’accordo India, dell’articolo 9, paragrafo 3, e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1159/2003, la Commissione ha stabilito, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2005/2006 per ciascun paese esportatore.

**(3)** L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede che il paragrafo 1 di detto articolo non si applichi se la differenza fra il quantitativo corrispondente agli obblighi di consegna e il quantitativo totale di zucchero preferenziale ACP-India addebitato non supera il 5 % del quantitativo corrispondente all’obbligo di consegna. Per la Costa d’Avorio, l’India e il Madagascar, i quantitativi consegnati sono inferiori rispettivamente del 6,7 %, del 7,6 % e del 6,7 % ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna. Tenuto conto che i quantitativi di cui trattasi sono modesti e che l’impatto sul mercato comunitario dello zucchero e sull’approvvigionamento in zucchero greggio delle raffinerie comunitarie per tale periodo di consegna è stato esiguo, è preferibile non applicare l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003 all’India, alla Costa d’Avorio e al Madagascar e aggiungere i quantitativi non consegnati ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di detti paesi per il periodo di consegna 2005/2006, in conformità all’articolo 12, paragrafo 4, di detto regolamento.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003, il paragrafo 1 di detto articolo non si applica ai quantitativi non consegnati accertati per la Costa d’Avorio, l’India e il Madagascar per il periodo di consegna 2004/2005.

I quantitativi non consegnati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono aggiunti ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di cui all’articolo 2.

## **Articolo 2**

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701 , originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India, espressi in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2005/2006 e per i rispettivi paesi esportatori, figurano nell’allegato.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o febbraio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( [GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^2] [GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_162_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 ( [GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_097_R_TOC) ).

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2005/2006, espressi in equivalente zucchero bianco.

| Paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India | Obblighi di consegna 2005/2006 |
| --- | --- |
| Barbados | 32 638,29 |
| Belize | 40 306,70 |
| Congo | 10 225,97 |
| Costa d’Avorio | 10 772,81 |
| Figi | 165 305,43 |
| Guyana | 159 259,91 |
| India | 10 781,10 |
| Giamaica | 118 851,82 |
| Kenya | 5 050,48 |
| Madagascar | 14 217,02 |
| Malawi | 20 993,62 |
| Maurizio | 493 856,36 |
| Mozambico | 6 018,62 |
| Uganda | 0,00 |
| Saint Christopher e Nevis | 15 689,30 |
| Suriname | 0,00 |
| Swaziland | 116 631,85 |
| Tanzania | 10 298,66 |
| Trinidad e Tobago | 47 717,60 |
| Zambia | 7 086,65 |
| Zimbabwe | 30 262,59 |
| Totale | 1 315 964,78 |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 ().