# REGOLAMENTO (CE) N. 210/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2006

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l’importo dell’aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^1] , in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** In forza dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^2] , la Commissione pubblica entro il 31 gennaio l’importo dell’aiuto applicabile ai pomodori destinati alla trasformazione.

**(2)** Per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, l’accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione dei pomodori, cui fa riferimento l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, è stabilito sulla base dei quantitativi ammessi a beneficiare di un aiuto nelle ultime tre campagne per le quali sono disponibili dati definitivi per tutti gli Stati membri di cui trattasi.

**(3)** In forza dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea [^3] , per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione il 1 o maggio 2004 l’accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione dei pomodori è stabilito sulla base dei quantitativi effettivamente ammessi a beneficiare di un aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005 e dei quantitativi su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

**(4)** Il quantitativo di pomodori trasformati nell’ambito del regime di aiuto da prendere in considerazione per l’accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali supera di 978 544 tonnellate il limite comunitario. Per gli Stati membri nei quali è stato superato il limite di trasformazione occorre pertanto modificare l’importo dell’aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione per la campagna 2006/2007 rispetto al livello fissato all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, in conformità alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 416/2004.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l’importo dell’aiuto per i pomodori previsto all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:

**a)** in Grecia, Francia, Portogallo, Repubblica ceca, Cipro, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia: 34,50 EUR/t;

**b)** in Italia: 30,43 EUR/t;

| c) | i): 34,50 EUR/t per i pomodori destinati alla trasformazione in pomodori pelati interi; | i) | 34,50 EUR/t per i pomodori destinati alla trasformazione in pomodori pelati interi; | ii) | 23,35 EUR/t per i pomodori destinati ad altre trasformazioni. |
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| i) | 34,50 EUR/t per i pomodori destinati alla trasformazione in pomodori pelati interi; |  |  |  |  |
| ii) | 23,35 EUR/t per i pomodori destinati ad altre trasformazioni. |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ( [GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_064_R_TOC) ).

[^2] [GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_218_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 ( [GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_267_R_TOC) ).

[^3] [GU L 68 del 6.3.2004, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_068_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 550/2005 ( [GU L 93 del 12.4.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_093_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 ().
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 550/2005 ().