# REGOLAMENTO (CE) N. 240/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell’aviazione civile [^1] , in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002, la Commissione è tenuta ad adottare misure di attuazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell’aviazione in tutta la Comunità europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione [^2] , è stato il primo atto normativo contenente tali misure.

**(2)** Sono necessarie misure che precisino ulteriormente le norme di base comuni.

**(3)** A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 sono segrete e non devono essere pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che modificano detto regolamento.

**(4)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Obiettivo

L’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Relativamente alla riservatezza dell’allegato, si applica l’articolo 3 del regolamento summenzionato.

## **Articolo 2**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2006. *Per la Commissione* Jacques BARROT *Vicepresidente*

[^1] [GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_355_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 ( [GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_158_R_TOC) ).

[^2] [GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_089_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 65/2006 ( [GU L 11 del 17.1.2006, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_011_R_TOC) ).

A norma dell’articolo 1, il presente allegato è segreto e non deve essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 65/2006 ().