# REGOLAMENTO (CE) N. 260/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1573/2005 della Commissione relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco ai fini della trasformazione in bioetanolo da utilizzare per la produzione di biocarburanti nella Comunità

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** L’impiego del bioetanolo ottenuto dalla segala nell’ambito della gara aperta dal regolamento (CE) n. 1573/2005 della Commissione [^2] per la produzione finale di biocarburanti comporta l’intervento di diversi operatori economici e il trasporto del bioetanolo fino nei locali delle imprese incaricate di aggiungere bioetanolo agli altri carburanti.

**(2)** Tenuto conto del fatto che i circuiti economici utilizzati richiedono il trasporto del bioetanolo, occorre prevedere la possibilità di immagazzinare il bioetanolo presso stabilimenti intermedi mescolando tale prodotto a prodotti identici non ottenuti nell’ambito della gara di cui trattasi. È tuttavia necessario mantenere la tracciabilità dei flussi di quantitativi ottenuti nell’ambito della gara.

**(3)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1573/2005.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nel regolamento (CE) n. 1573/2005, articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la prova dell’utilizzazione conforme della segala si considera addotta se la segala è immagazzinata in uno stabilimento di trasformazione di bioetanolo, se è avvenuta la sua trasformazione in bioetanolo e se il produttore del biocarburante dimostra l’avvenuta trasformazione di detto bioetanolo in biocarburante. La prova relativa alla trasformazione in biocarburante è apportata dalla contabilità di magazzino tenuta dai diversi soggetti intervenienti e dalla presentazione dei documenti giustificativi dei movimenti dei prodotti. Nel rispetto di tali condizioni, l’immagazzinamento intermedio del bioetanolo può essere effettuato mescolando il prodotto con altri bioetanoli.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( [GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [GU L 253 del 29.9.2005, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_253_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ().
[^2]: .