# REGOLAMENTO (CE) N. 267/2006 DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2006

relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea e che integra l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CEE) n. 2658/87 [^1] ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata») e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

**(2)** Con la decisione 2006/106/CE, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea [^2] , il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, detto accordo al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

**(3)** Il regolamento (CEE) n. 2658/87 deve pertanto essere corrispondentemente integrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nel regolamento (CEE) n. 2658/87, allegato I, parte terza, sezione III, l’allegato 7 intitolato «Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire» è integrato conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore sei settimane dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2006. *Per il Consiglio* *La presidente* U. PLASSNIK

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 ( [GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_082_R_TOC) ).

[^2] Cfr. la pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale.

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati ex codici NC, le concessioni sono determinate dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

| Codice NC | Designazione delle merci | Altri termini e condizioni |
| --- | --- | --- |
| Numero voce tariffaria<br>0204 | Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate | aumento di 136 t (peso carcassa) del contingente assegnato all’Australia |
| Numero voce tariffaria<br>1701 11 10 | Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati | attribuzione all’Australia di un contingente tariffario di 9 925 t, dazio contingentale di 98 EUR/t |
| Numero voce tariffaria<br>0202 20 30<br>0202 30<br>0206 29 91 | Carni di animali della specie bovina, congelate: busti e quarti anteriori, disossate, e frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate: pezzi detti «onglets» e «hampes». Carni destinate alla trasformazione. | aumento di 4 003 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario |
| Numero voce tariffaria<br>ex 0201<br>ex 0202<br>ex 0206 10 95 ed ex 0206 29 91 | Carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, non disossate o disossate; carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate | aumento di 150 t (peso prodotto) del contingente assegnato all’Australia |
| Numero voce tariffaria<br>ex 0406 90 21 | Formaggio Cheddar | aumento di 461 t del contingente assegnato all’Australia |
| Numero voce tariffaria<br>0405 10<br>0405 90 | Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte | aumento di 1 360 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario |

Dazio applicabile agli zuccheri greggi con una resa del 92 % (cfr. inoltre nota complementare 2 al capitolo 17).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 ().
[^2]: Cfr. la pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale.