# REGOLAMENTO (CE) N. 310/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1695/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento francese

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** Con il regolamento (CE) n. 1695/2005 della Commissione [^2] , è stata aperta una gara permanente per l’esportazione di 1 000 000 di tonnellate di frumento tenero detenute dall’organismo d’intervento francese.

**(2)** In seguito alle aggiudicazioni effettuate dal momento dell’apertura della gara, i quantitativi messi a disposizione degli operatori economici sono quasi interamente esauriti. Tenuto conto della forte domanda registrata nelle ultime settimane e della situazione del mercato, occorre rendere disponibili nuovi quantitativi e autorizzare l’organismo d’intervento francese ad aumentare di 500 000 tonnellate il quantitativo posto in vendita per l’esportazione.

**(3)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1695/2005.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1695/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 La gara verte su un quantitativo massimo di 1 500 000 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, eccetto l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro e la Svizzera.

Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 10 giugno 1999.» "

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( [GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [GU L 272 del 18.10.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_272_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 64/2006 ( [GU L 11 del 17.1.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_011_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 64/2006 ().