# REGOLAMENTO (CE) N. 314/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2006

recante apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di risone detenuto dall’organismo d’intervento spagnolo

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso [^1] , in particolare l’articolo 7, paragrafi 4 e 5,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione [^2] ha fissato le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi d’intervento.

**(2)** Tenuto conto della situazione del mercato comunitario del riso è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 31 309 tonnellate di risone detenute dell’organismo d’intervento spagnolo.

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’organismo d’intervento spagnolo apre, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, una gara permanente per la rivendita sul mercato interno dei quantitativi di risone da esso detenuti indicati nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

**1.** Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato all’8 marzo 2006.

**2.** Il termine per la presentazione delle offerte relative all’ultima gara parziale scade il 28 giugno 2006.

**3.** Le offerte devono essere depositate presso l’organismo d’intervento spagnolo: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Beneficencia 8 E-28004 Madrid Telex: 23427 FEGA E Fax: (34) 915 21 98 32 e (34) 915 22 43 87 .

## **Articolo 3**

In deroga all’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 75/91, l’organismo d’intervento spagnolo comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute, se del caso ripartiti per gruppo, al più tardi il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2005 ( [GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_042_R_TOC) ).

[^2] [GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_009_R_TOC) .

| Gruppi | 1 |
| --- | --- |
| Quantitativo (approssimativo) | 31 309 t |
| Anni di raccolta | 2003 |
| Tipi di riso | tutti |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2005 ().
[^2]: .