# REGOLAMENTO (CE) N. 323/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2006

recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 per quanto riguarda il termine di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^2] , stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione.

**(2)** È probabile che le riduzioni dei prezzi d’intervento per il burro e il latte scremato in polvere a partire dal 1 o luglio 2006 incidano sulla differenza tra detti prezzi e i prezzi sul mercato mondiale.

**(3)** Quale misura cautelativa per non porre a carico del bilancio comunitario spese non necessarie ed evitare un'applicazione speculativa del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore lattiero-caseario, occorre che la validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione sia limitata al 30 giugno 2006.

**(4)** Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui alle lettere da a) a d) del suddetto articolo, per i quali sono presentate domande a partire dal 1 o marzo 2006, sono validi fino al 30 giugno 2006.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_020_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 ( [GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_337_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 ().