# REGOLAMENTO (CE) N. 329/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso [^2] , ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

**(3)** Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

**(4)** L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

**(5)** L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

**(6)** Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( [GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_147_R_TOC) .

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000 ,

2309 10 13 9000 ,

2309 10 31 9000 ,

2309 10 33 9000 ,

2309 10 51 9000 ,

2309 10 53 9000 ,

2309 90 31 9000 ,

2309 90 33 9000 ,

2309 90 41 9000 ,

2309 90 43 9000 ,

2309 90 51 9000 ,

2309 90 53 9000 .

| Prodotti cerealicoli | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
| --- | --- | --- | --- |
| Granturco e prodotti derivati dal granturco:<br>codici NC 0709 90 60 , 0712 90 19 , 1005 , 1102 20 , 1103 13 , 1103 29 40 , 1104 19 50 , 1104 23 , 1904 10 10 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati | C10 | EUR/t | 0,00 |
| C10: : — Tutte le destinazioni. |  |  |  |

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ().
[^2]: .