# REGOLAMENTO (CE) N. 354/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 639/2003 recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] , in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

**(1)** Con uno scambio di lettere, la Commissione delle Comunità europee e l’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) [^2] hanno deciso di agire in collaborazione. Con l’appoggio della Comunità, l’UIE ha successivamente adottato, nel maggio 2005, alcuni principi e orientamenti specifici per il benessere degli animali oggetto di scambi internazionali, in particolare in relazione al trasporto aereo, terrestre e marittimo, ripresi al punto 3.7 del codice sanitario per gli animali terrestri. Per dare applicazione al punto 3.7.2.1 degli orientamenti per il trasporto marittimo di animali e al punto 3.7.3.1 degli orientamenti per il trasporto terrestre di animali, nei quali sono definite le responsabilità delle autorità competenti, è opportuno rafforzare gli strumenti per il controllo e la valutazione del benessere degli animali, migliorando il sistema di elaborazione delle relazioni relative alle ispezioni eseguite dagli Stati membri sulle condizioni di benessere degli animali esportati a partire dalla Comunità.

**(2)** Al fine di facilitare una valutazione approfondita dell’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione [^3] , è opportuno esigere dagli Stati membri la presentazione di dati statistici dettagliati in merito ai casi di mancato pagamento delle restituzioni all’esportazione. A tale scopo, è opportuno che tali dati siano centralizzati a livello degli organismi pagatori, anche ai fini di una maggiore trasparenza. Pertanto, è opportuno disporre che l’autorità veterinaria responsabile del punto di uscita trasmetta all’organismo pagatore copia della relazione di ispezione del punto di uscita.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 639/2003 prevede l’effettuazione di controlli successivamente all’uscita dal territorio doganale comunitario. Esso dispone, inoltre, che i controlli siano effettuati esclusivamente da un veterinario. Ai fini di una maggiore efficacia, è opportuno provvedere affinché tali controlli siano effettuati solamente da un veterinario in possesso di un titolo in medicina veterinaria ai sensi della direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi [^4] .

**(4)** In alternativa e fatte salve le competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, è opportuno introdurre l’obbligo, per gli Stati membri, di assicurarsi che gli organismi internazionali di controllo e di sorveglianza verifichino che i veterinari che possiedono un titolo professionale non contemplato dalla direttiva 78/1026/CEE siano a conoscenza delle condizioni imposte dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE [^5] .

**(5)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 639/2003.

**(6)** È opportuno che il presente regolamento si applichi dopo un periodo appropriato per l'attuazione delle modifiche.

**(7)** Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 639/2003 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L'autorità veterinaria responsabile del punto di uscita conserva tale relazione per almeno tre anni. Una copia di tale relazione è inviata all’organismo pagatore.»;

2) all'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 è affidata a un veterinario in possesso di un diploma, di un certificato o di un altro titolo in medicina veterinaria ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 78/1026/CEE del Consiglio . Tuttavia, gli Stati membri che hanno riconosciuto gli organismi internazionali di controllo e di sorveglianza di cui al primo comma si accertano che detti organismi verifichino che i veterinari in possesso di un titolo professionale non contemplato dalla direttiva succitata siano a conoscenza delle condizioni imposte dalla direttiva 91/628/CEE. Tali verifiche sono effettuate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale mediante idonee procedure. [GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1978_362_R_TOC) .»;"

| 3) | «d): i motivi del non pagamento e del recupero della restituzione per gli animali di cui alle lettere b) e c), così come il numero di tali animali registrati rispettivamente nelle categorie B, C e D di cui agli allegati I, II e III; | «d) | i motivi del non pagamento e del recupero della restituzione per gli animali di cui alle lettere b) e c), così come il numero di tali animali registrati rispettivamente nelle categorie B, C e D di cui agli allegati I, II e III; | d *bis* ) | il numero di sanzioni per ciascuna categoria di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, con il corrispondente numero di animali e gli importi delle restituzioni non versati;». |
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| «d) | i motivi del non pagamento e del recupero della restituzione per gli animali di cui alle lettere b) e c), così come il numero di tali animali registrati rispettivamente nelle categorie B, C e D di cui agli allegati I, II e III; |  |  |  |  |
| d *bis* ) | il numero di sanzioni per ciascuna categoria di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, con il corrispondente numero di animali e gli importi delle restituzioni non versati;». |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

L'articolo 1, punti 1 e 2, si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dal 1 o gennaio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU C 215 del 27.8.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2004_215_R_TOC) .

[^3] [GU L 93 del 10.4.2003, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_093_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1979/2004 ( [GU L 342 del 18.11.2004, pag. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_342_R_TOC) ).

[^4] [GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1978_362_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_206_R_TOC) ).

[^5] [GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_340_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1979/2004 ().
[^4]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ().
[^5]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ().