# REGOLAMENTO (CE) N. 383/2006 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2006

recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 4 a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

**(1)** Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato [^2] , gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

**(2)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la 4 a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_308_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 ( [GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_337_R_TOC) ).

| Modo di incorporazione | Con rivelatori | Senza rivelatori | Con rivelatori | Senza rivelatori |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Importo massimo dell’aiuto | Burro ≥ 82 % | 38,5 | 35 | — | 35 |
| Burro < 82 % | — | 34,1 | — | 34 |  |
| Burro concentrato | 46 | 42,6 | 46 | 42 |  |
| Crema | — | — | 18,5 | 15 |  |
| Cauzione di trasformazione | Burro | 42 | — | — | — |
| Burro concentrato | 51 | — | 51 | — |  |
| Crema | — | — | 20 | — |  |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 ().