# REGOLAMENTO (CE) N. 424/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2006

relativo al rilascio di licenze per l’importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) nel periodo tra l’11 aprile 2006 e il 10 aprile 2007

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 [^2] ,

visto il regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) [^3] , in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** I quantitativi per i quali sono state presentate domande di licenza a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 658/2004, da parte di importatori tradizionali e di altri importatori, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese (RPC).

**(2)** È ora necessario fissare, per ciascuna categoria di importatori, la percentuale del quantitativo oggetto di una domanda che è possibile importare mediante licenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le licenze d’importazione richieste a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 658/2004 sono concesse, percentualmente rispetto ai quantitativi richiesti, nella misura indicata nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore l’11 aprile 2006 e si applica sino al 10 aprile 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2006. *Per la Commissione* Peter MANDELSON *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_349_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 ( [GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_374_R_TOC) ).

[^2] [GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_067_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 ( [GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_065_R_TOC) ).

[^3] [GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 67](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_104_R_TOC) .

| Repubblica popolare cinese | Altri paesi terzi |  |
| --- | --- | --- |
| —: importatori tradizionali [articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 658/2004] | 46,114 % | N/A |
| —: altri importatori [articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 658/2004] | 4,164 % | N/A |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 ().
[^3]: .