# REGOLAMENTO (CE) N. 433/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1538/91 per quanto riguarda i laboratori di riferimento per il controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame [^1] , in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

**(1)** I paragrafi 10, 12 e 12 *bis* dell’articolo 14 *bis* del regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giugno 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame [^2] , prevedono direttive dettagliate circa i livelli dei controlli e i provvedimenti da prendere da parte dei laboratori di riferimento per quanto riguarda il controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame.

**(2)** Il laboratorio comunitario di riferimento «Het Spelderholt» previsto dall’articolo 14 *bis* , paragrafo 14, del regolamento (CEE) n. 1538/91 non è più in grado di continuare la sua attività.

**(3)** L’esperienza maturata con l’attività dai laboratori di riferimento ha dimostrato che non è più necessario avere un laboratorio comunitario di riferimento distinto e che sarebbe sufficiente istituire un organismo di coordinamento delle attività di analisi svolte dai laboratori nazionali di riferimento.

**(4)** L’organismo di coordinamento dovrebbe essere formato da rappresentanti dell’Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) della direzione generale Centro comune di ricerca (JRC), della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale e di tre laboratori nazionali di riferimento.

**(5)** Il rappresentante dell’IRMM dovrebbe assumere la presidenza dell’organismo e designare a rotazione i laboratori nazionali di riferimento.

**(6)** Nell’allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1538/91 sono riportati i nomi e gli indirizzi di tutti i laboratori di riferimento. Diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione una modifica dei dati relativi ai rispettivi laboratori nazionali di riferimento. Malta ha inviato il nome e l’indirizzo del proprio laboratorio nazionale di riferimento che si trova in uno Stato membro vicino. È quindi necessario aggiornare il nome e l’indirizzo di alcuni laboratori di riferimento e inserire il nome e l’indirizzo del laboratorio di riferimento maltese.

**(7)** L’allegato IX del regolamento (CEE) n. 1538/91 descrive le competenze e i compiti del laboratorio comunitario di riferimento e dei laboratori nazionali di riferimento. I cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa dei laboratori di riferimento per il controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame devono essere indicati nell’allegato IX.

**(8)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1538/91.

**(9)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CEE) n. 1538/91 è modificato come segue.

| 1) | a): al paragrafo 12 *bis* , il secondo comma è sostituito dal seguente: «Prima del 1 o luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono questi dati al comitato di esperti di cui al paragrafo 14, per un’ulteriore valutazione e discussione con i laboratori nazionali di riferimento. I risultati vengono presentati per esame al comitato di gestione a norma dell’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2777/75»; | a) | al paragrafo 12 *bis* , il secondo comma è sostituito dal seguente:<br>«Prima del 1 o luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono questi dati al comitato di esperti di cui al paragrafo 14, per un’ulteriore valutazione e discussione con i laboratori nazionali di riferimento. I risultati vengono presentati per esame al comitato di gestione a norma dell’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2777/75»; | b) | il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:<br>«14. Un comitato di esperti nel controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame funge da organismo di coordinamento per le attività di analisi dei laboratori nazionali di riferimento. Esso è composto da rappresentanti della Commissione e dei laboratori nazionali di riferimento. I compiti del suddetto organismo e dei laboratori nazionali di riferimento, nonché la relativa struttura organizzativa, sono precisati nell’allegato IX». |
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| a) | al paragrafo 12 *bis* , il secondo comma è sostituito dal seguente:<br>«Prima del 1 o luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono questi dati al comitato di esperti di cui al paragrafo 14, per un’ulteriore valutazione e discussione con i laboratori nazionali di riferimento. I risultati vengono presentati per esame al comitato di gestione a norma dell’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2777/75»; |  |  |  |  |
| b) | il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:<br>«14. Un comitato di esperti nel controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame funge da organismo di coordinamento per le attività di analisi dei laboratori nazionali di riferimento. Esso è composto da rappresentanti della Commissione e dei laboratori nazionali di riferimento. I compiti del suddetto organismo e dei laboratori nazionali di riferimento, nonché la relativa struttura organizzativa, sono precisati nell’allegato IX». |  |  |  |  |

2) L’allegato VIII è sostituito dal testo riportato nell’allegato I del presente regolamento.

3) L’allegato IX è sostituito dal testo riportato nell’allegato II del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_173_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/98 ( [GU L 157 del 30.5.1998, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_157_R_TOC) ).

[^2] [GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_143_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 81/2006 ( [GU L 14 del 19.1.2006, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_014_R_TOC) ).

«ALLEGATO VIII ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO **Belgio** Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Eenheid Technologie en Voeding Productkwaliteit en voedselveiligheid Brusselsesteenweg 370 BE-9090 Melle **Repubblica ceca** Státní veterinární ústav Jihlava Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků Rantířovská 93 CZ-586 05 Jihlava **Danimarca** Fødevarestyrelsen Fødevareregion Øst Afdeling for Fødevarekemi Søndervang 4 DK-4100 Ringsted **Germania** Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel Standort Kulmbach EC-Baumann-Straße 20 D-95326 Kulmbach **Estonia** Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Kreutzwaldi 30 EE-51006 Tartu **Grecia** Ministry of Rural Development & Food Veterinary Laboratory of Larisa 7th km Larisa-Trikalon st. EL-411 10 Larisa **Spagna** Laboratorio Arbitral Agroalimentario Carretera de La Coruña, km 10,700 ES-28023 Madrid **Francia** Unité hygiène et qualité des produits avicoles Laboratoire central de recherches avicoles et porcines Centre National d'études vétérinaires et alimentaires Beaucemaine — B.P. 53 FR-22400 Ploufragan **Irlanda** National Food Centre Teagasc Dunsinea Castleknock Dublin 15 Ireland **Italia** Ministero Politiche Agricole e Forestali Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena Via Jacopo Cavedone n. 29 IT-41100 Modena **Cipro** Agricultural Laboratory Department of Agriculture Loukis Akritas Ave; 14 CY-Lefcosia (Nicosia) **Lettonia** Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs Lejupes iela 3, LV-1076 Rīga **Lituania** Nacionalinė veterinarijos laboratorija J. Kairiūkščio g. 10 LT-2021 Vilnius **Lussemburgo** Laboratoire National de Santé Rue du Laboratoire, 42 LU-1911 Luxembourg **Ungheria** Országos Élelmiszervizsgáló Intézet Budapest 94. Pf. 1740 Mester u. 81. HU-1465 **Malta** CE.FI.T S.r.l. Sede Centrale e Laboratori Viale Lido 108 A IT-96012 Avola (SR) **Paesi Bassi** RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid Bornsesteeg 45, gebouw 123 NL-6708 AE Wageningen **Austria** Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren Spargelfeldstraße 191 AT-1226 Wien **Polonia** Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Reymonta 11/13 PL-60-791 Poznań **Portogallo** Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA Av. Conde Valbom, 98 PT 1050-070 LISBOA **Slovenia** Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta Nacionalni veterinarski inštitut Gerbičeva 60 SI-1115 Ljubljana **Slovacchia** Štátny veterinárny a potravinový ústav Botanická 15 SK-842 52 Bratislava **Finlandia** Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Mustialankatu 3 FIN-00710 Helsinki **Svezia** Livsmedelsverket Box 622 SE-75126 Uppsala **Regno Unito** Laboratory of the Government Chemist Queens Road Teddington United Kingdom TW11 0LY»

«ALLEGATO IX Compiti e struttura organizzativa del comitato di esperti nel controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame Al comitato di esperti di cui all’articolo 14 *bis* , paragrafo 14, sono affidati i seguenti compiti: a) fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni sui metodi di analisi e sulle prove comparative del tenore d’acqua nelle carni di pollame; b) coordinare l’applicazione, da parte dei laboratori nazionali di riferimento, dei metodi di cui alla lettera a), in particolare mediante l’organizzazione di prove comparative e valutative; c) sostenere i laboratori nazionali di riferimento nelle prove valutative prestando assistenza scientifica per la valutazione dei dati statistici e per l’elaborazione di relazioni; d) coordinare la sperimentazione di nuovi metodi di analisi ed informare i laboratori nazionali di riferimento in merito ai progressi compiuti in questo campo; e) prestare assistenza tecnica e scientifica ai servizi della Commissione, segnatamente nei casi di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri. Il comitato di esperti di cui all’articolo 14 *bis* , paragrafo 14, è organizzato come segue: Il comitato di esperti per il controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame è formato da rappresentanti dell’Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) della direzione generale Centro comune di ricerca (JRC), della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale e di tre laboratori nazionali di riferimento. Il rappresentante dell’IRMM funge da presidente del comitato e designa i laboratori nazionali di riferimento secondo un criterio di rotazione. Le autorità degli Stati membri responsabili del laboratorio nazionale di riferimento designato nominano quindi i singoli esperti nel controllo del tenore d’acqua dei prodotti alimentari che dovranno prestare la loro opera in seno al comitato. Ogni anno a rotazione viene sostituito uno dei laboratori nazionali di riferimento partecipanti, in modo da garantire al comitato una certa continuità. Le spese incorse dagli esperti degli Stati membri e/o dai laboratori nazionali di riferimento nell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente paragrafo sono a carico dei rispettivi Stati membri. Compiti dei laboratori nazionali di riferimento Ai laboratori nazionali di riferimento elencati nell’allegato VIII sono affidati i seguenti compiti: a) coordinare le attività dei laboratori nazionali incaricati dell’analisi del tenore d’acqua della carne di pollame; b) assistere l’autorità competente dello Stato membro nell’organizzazione del sistema di controllo del tenore d’acqua della carne di pollame; c) partecipare a prove comparative (prove valutative) tra i vari laboratori nazionali di cui alla lettera a); d) provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal comitato di esperti presso l’autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali di cui alla lettera a); e) collaborare con il comitato di esperti e, nel caso in cui il laboratorio nazionale sia designato a farne parte, preparare i campioni necessari per le prove, incluse le prove di omogeneità e provvedere alla loro spedizione nei modi appropriati.»

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/98 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 81/2006 ().