# REGOLAMENTO (CE) N. 468/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2006

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT [^2] ,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 [^3] , in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna in esenzione da dazi doganali, dei prodotti del codice NC 1701 , in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

**(2)** Dalla contabilizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003, è emerso che sono ancora disponibili quantitativi di zucchero per gli obblighi di consegna di zucchero preferenziale proveniente dall'India per il periodo di consegna 2005/2006 per i quali il limite era già stato raggiunto.

**(3)** In queste circostanze la Commissione deve indicare che i limiti in questione non sono più raggiunti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I limiti degli obblighi di consegna di zucchero preferenziale proveniente dall'India per il periodo di consegna 2005/2006 non sono più raggiunti.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2006. *Per la Commissione* J. L. DEMARTY *Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione ( [GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_167_R_TOC) ).

[^2] [GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_146_R_TOC) .

[^3] [GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_162_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 ( [GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_097_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 ().